Cassazione Civile, Sentenza n. 21979/2025 del 30/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente contesta il ritardo nel corretto inquadramento e nel riconoscimento della progressione economica (passaggio da fascia F1 a F2 con decorrenza 1° gennaio 2010). Sostiene che tale superiore inquadramento le spettava con decorrenza anteriore e che l'esclusione da alcune graduatorie (tra cui la selezione 2020 per F3) le ha causato perdita di chance e ingiustificato pregiudizio economico. Chiede il reinserimento in graduatoria con decorrenza 1/1/2010, l'accertamento dell'irripetibilita delle somme indebitamente versate dal datore pubblico e il risarcimento del danno.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Vacca, confermando il principio che, nel pubblico impiego contrattualizzato, un atto amministrativo che attribuisca un trattamento economico non conforme alla contrattazione collettiva e' nullo e legittima la P.A. a chiedere la restituzione delle somme corrisposte senza titolo. La Corte ha inoltre stabilito che la progressione economica nell'ambito della stessa area non comporta l'esercizio di mansioni superiori e quindi non trova applicazione l'art. 2126 c.c.; non puo' essere esclusa la ripetizione delle somme ai sensi dell'art. 2033 c.c. per la buona fede dell'accipiens nel rapporto con la P.A. Il ricorso e' pertanto respinto; le spese di lite sono compensate; e' attestata la possibile corresponsione di un ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente come possibile ostacolo alla ripetizione delle somme (per lavoro con mansioni superiori), la Corte ha ritenuto che non trovi applicazione nella fattispecie di progressione economica nell'ambito della stessa area, poiche' tale progressione non comporta l'esercizio di mansioni superiori
La Corte ha escluso che la buona fede dell'accipiens, di per se', sia idonea ad impedire la ripetizione delle somme indebitamente corrisposte dalla P.A.; l'art. 2033 non e' invocabile per precludere la richiesta di restituzione da parte dell'amministrazione pubblica nelle ipotesi esaminate
art. 97 Cost.
Riferito a supporto del principio che la P.A. e' tenuta a ripristinare la legalita' violata quando un atto e' nullo per difformita' rispetto alla contrattazione collettiva
d.lgs. n. 165/2001, art. 1 comma 2
Richiamato per delimitare l'ambito del rapporto di lavoro pubblico cui si applicano i principi esaminati dalla Corte
CCNL 2006-2009 e CCNI 2006-2009
La Corte ha posto l'accento sulla necessita' che l'attribuzione di trattamenti economici sia conforme alle previsioni della contrattazione collettiva, senza la quale l'atto amministrativo e' nullo
Sentenza Corte costituzionale n. 8/2023
Richiamata per affermare che il legittimo affidamento del lavoratore non e', di per se', sufficiente a escludere il diritto della P.A. a ottenere la restituzione di somme indebitamente corrisposte
Giurisprudenza CEDU citata dalla ricorrente (es. Casarin c. Italia, 11/02/2021)
La Corte territoriale aveva valutato e distinto la vicenda da quella CEDU; la Cassazione ha ritenuto inammissibile la comparazione che avrebbe portato a escludere la ripetizione per atteggiata buona fede e ritardo della P.A.
Giurisprudenza della Cassazione (es. Cass. n. 30/2020; n. 25018/2017; n. 3826/2016; n. 16088/2016; n. 4323/2017)
Richiamate come precedenti per il principio secondo cui l'atto deliberativo della P.A. non e' sufficiente a costituire una posizione soggettiva qualora manchi la conformita' alla contrattazione collettiva, e per affermare la ripetibilita' degli indebiti in ambito pubblico
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, un atto amministrativo che attribuisca un trattamento economico deve essere conforme alla contrattazione collettiva per costituire un diritto soggettivo: in difetto, l'atto e' nullo e la P.A. puo' chiedere la restituzione delle somme corrisposte senza titolo
- La progressione economica interna nell'ambito della stessa area professionale non equivale all'esercizio di mansioni superiori; pertanto non trova applicazione l'art. 2126 c.c. per impedire la ripetizione delle somme indebitamente percepite
- La sola buona fede del dipendente non e' sufficiente a bloccare la ripetizione dei pagamenti indebiti da parte della P.A.; la disciplina civilistica (art. 2033 c.c.) non opera in senso preclusivo automatico nei confronti dell'amministrazione pubblica
- Prima di opporsi a una richiesta di restituzione da parte della P.A. e' utile verificare: a) se l'attribuzione economica e' stata formalmente prevista e prevista dalla contrattazione collettiva; b) se la percezione e' derivata da procedimento selettivo regolare o da atto viziato; c) l'esistenza di un giudicato definitivo o di pronunce favorevoli che abbiano determinato un affidamento legittimo
- In situazioni analoghe conviene valutare tempestivamente il rischio di recupero delle somme e, se possibile, adire o difendersi nei gradi di giudizio dimostrando l'esistenza di titolo contrattuale valido, di un errore non riconoscibile o di un affidamento ragionevole comunque straordinario
- Le questioni di incompatibilita' tra diritti acquisiti in base ad atti amministrativi e la contrattazione collettiva richiedono un esame della documentazione contrattuale e delle procedure seguite: l'esito puo' variare significativamente a seconda che l'attribuzione sia stata il frutto di una procedura di legge o di un atto privo di copertura contrattuale
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