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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 21978/2025 del 30/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti, dipendenti dell'Amministrazione civile dell'Interno, contestavano l'esclusione dalle graduatorie per l'acquisizione della fascia retributiva F2 e, in due casi, l'esclusione dalla selezione per la fascia F3; sostenevano che l'inquadramento superiore sarebbe dovuto decorrere dal 31 dicembre 2007 o 1° gennaio 2008 e, comunque, dal 1° gennaio 2010, chiedendo il reinserimento con decorrenza 1° gennaio 2010, l'accertamento dell'irripetibilità delle somme già corrisposte dalla P.A. a titolo retributivo e contributivo e il risarcimento per perdita di chances. Il Ministero aveva invece avviato il recupero delle differenze salariali pagate dal gennaio 2010 fino alla loro estromissione dalla graduatoria del 2010. In primo grado il Tribunale accolse solo la domanda di irripetibilità; la Corte d'appello di Milano accolse l'appello del Ministero; la Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso dei dipendenti con due motivi principali: presunta applicabilità dell'art. 2126 c.c. e invocazione dell'art. 2033 c.c. e della buona fede/decadenza dell'azione di ripetizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, in materia di pubblico impiego contrattualizzato, l'atto deliberativo della P.A. che attribuisce un trattamento economico non è di per sé idoneo a costituire una posizione giuridica soggettiva se non è conforme alla contrattazione collettiva, e che atti contrari alla contrattazione sono nulli. Ne consegue il diritto della P.A. a ripetere le somme corrisposte indebitamente (sine titulo). La Corte ha escluso l'applicabilità dell'art. 2126 c.c. nelle ipotesi di progressione economica nell'ambito di una stessa area (tale progressione non comporta esercizio di mansioni superiori) e ha dichiarato che l'art. 2033 c.c. non può essere invocato per impedire la ripetizione sulla base della buona fede dell'accipiens nel rapporto di lavoro pubblico. Ha inoltre ritenuto inammissibile la censura sulla tardività dell'azione della P.A. perché quest'argomentazione non era stata sollevata in primo grado. Le spese di lite sono compensate e la Corte ha attestato l'ulteriore contributo unificato dovuto dai ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 2126 c.c.

    Non applicabile alle ipotesi di progressione economica interna in pubblica amministrazione, perché tale progressione non comporta l'esercizio di mansioni superiori; quindi non impedisce la ripetizione delle somme versate indebitamente.

  • art. 2033 c.c.

    Non può essere invocato per escludere la ripetibilità delle somme corrisposte indebite dalla P.A. sulla base della buona fede dell'accipiens nel rapporto di pubblico impiego; la norma riguarda, sotto il profilo soggettivo, la restituzione dei frutti e degli interessi e non opera a favore dell'accipiens in questi casi.

  • art. 97 Cost.

    Richiama il dovere della P.A. di conformarsi alla legalità e legittima l'obbligo dell'amministrazione di ripristinare la legalità, anche mediante la ripetizione delle somme erogate in violazione delle regole contrattuali.

  • d.lgs. n. 165 del 2001, art. 1 comma 2

    Indica l'ambito delle amministrazioni cui si riferisce la disciplina del pubblico impiego; la pronuncia applica i principi di recupero delle somme indebitamente corrisposte alle amministrazioni ricomprese in tale perimetro.

  • CCNL 2006-2009 e CCNI 2006-2009

    La conformità all'assetto della contrattazione collettiva è necessaria perché l'attribuzione di una posizione economica produca una posizione giuridica soggettiva opponibile al datore pubblico; altrimenti l'atto è viziato e le somme possono essere ripetute.

  • Cass. n. 30/2020; Cass. n. 25018/2017; Cass. n. 3826/2016; Cass. n. 16088/2016

    Giurisprudenza della Corte di Cassazione richiamata a sostegno del principio secondo cui l'atto amministrativo non conforme alla contrattazione non può costituire diritto acquisito dal dipendente pubblico e legittima la ripetizione.

  • Cass. n. 4323/2017; Cass. n. 8338/2010; Cass. n. 29926/2008

    Precedenti cassazionisti che escludono l'operatività della buona fede dell'accipiens come ostacolo alla ripetizione in ambito di pubblico impiego.

  • Corte costituzionale sent. n. 8/2023

    Richiamata per il principio che non si può escludere il diritto della P.A. a chiedere la restituzione delle somme indebitamente versate con riferimento al solo legittimo affidamento del debitore; conferma l'orientamento restrittivo rispetto alla tutela dell'accipiens.

  • sentenza CEDU Casarin c. Italia (11/02/2021)

    Richiamata dai ricorrenti per escludere la ripetibilità in caso di buona fede e ritardo della P.A.; la Corte di Cassazione ha ritenuto la questione non decisiva nel caso concreto e ha indicato limiti all'applicazione di tale principio nel pubblico impiego, anche per mancata tempestiva deduzione in primo grado.

Massime di principio

  • Un atto amministrativo che riconosce una fascia retributiva non conforme alla contrattazione collettiva non genera automaticamente un diritto soggettivo opponibile al dipendente pubblico: per consolidare la posizione economica è necessaria la conformità alle previsioni contrattuali.
  • La P.A. ha il diritto di chiedere la ripetizione delle somme erogate indebitamente (sine titulo) quando l'attribuzione retributiva non trova fondamento nella contrattazione o nell'iter previsto; la buona fede dell'accipiens non è di per sé ostativa alla ripetizione nel rapporto di pubblico impiego.
  • La progressione economica interna in ambito della stessa area professionale non implica necessariamente l'esercizio di mansioni superiori; pertanto non trova applicazione automatica l'art. 2126 c.c. volto a disciplinare il lavoro svolto in posizione superiore.
  • Argomentazioni rilevanti (es. tardività dell'azione della P.A., legittimo affidamento dell'accipiens) devono essere proposte già in primo grado: questioni nuove sollevate in cassazione rischiano di essere inammissibili.
  • Nelle controversie sul recupero di somme da parte della P.A. conviene valutare preliminarmente la conformità dell'atto amministrativo alla contrattazione collettiva e documentare tempestivamente eventuali elementi di affidamento e l'eventuale riconoscibilità dell'errore del datore.
  • In presenza di pronunce difformi dei giudici di merito su questioni nuove, le spese di lite possono essere compensate; tuttavia la sussistenza del diritto della P.A. alla ripetizione resta un principio consolidato da considerare nelle valutazioni preventive.

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