Cassazione Civile, Sentenza n. 21977/2025 del 30/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeCon atto depositato il 26 maggio 2025 il ricorrente ha comunicato la rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c.; la Suprema Corte ha dichiarato estinto il processo. Non è stata resa pronuncia sulle spese e non è stata decisa la questione del raddoppio del contributo unificato, stante l'esito del giudizio e l'adesione della P.A.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente, dirigente regionale e iscritto all'albo speciale degli avvocati, era stato sottoposto a procedimento disciplinare per avere chiesto la compensazione delle spese di lite (anziché la condanna della controparte) con conseguente revoca dei mandati difensivi, cancellazione dall'albo e riassegnazione ad altro incarico. Ha chiesto la declaratoria di nullità degli atti, la condanna della P.A. per inadempimento, la riassegnazione del posto e il risarcimento del danno. Il Tribunale e la Corte d'appello di Trieste hanno rigettato i suoi ricorsi; il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso di parte istante comporta l'estinzione del giudizio di impugnazione; la Corte dichiara estinto il processo senza decidere sul merito. Conseguentemente non è automaticamente pronunciata una statuizione sulle spese dell'impugnazione.
contributo unificato (raddoppio)
La Corte non ha deciso sul raddoppio del contributo unificato in ragione dell'estinzione del processo e dell'adesione della P.A.; in presenza di rinuncia e di adesione dell'amministrazione la questione del doppio contributo può rimanere irrilevante o non pronunciata.
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione ai sensi dell'art. 390 c.p.c. estingue il processo di cassazione senza decisione sul merito.
- La dichiarazione di estinzione comporta generalmente l'assenza di pronunce sulle spese e su questioni accessorie, salvo diversa iniziativa delle parti.
- Quando la P.A. aderisce alla rinuncia, la Corte può astenersi dal decidere su oneri procedimentali (es. raddoppio del contributo unificato), rendendo tali profili non pronunciati.
- La rinuncia è efficace se formalmente comunicata e depositata; una volta rinunciato, il ricorrente perde la possibilità di ottenere pronunce sulle questioni di merito.
- Prima di rinunciare è opportuno valutare le conseguenze pratiche (perdita di eventuali tutele sostanziali, effetti su potenziali ulteriori azioni) e l'opportunità di concordare con la controparte l'eventuale regolamentazione delle spese o oneri pendenti.
Testo integrale
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