Cassazione Civile, Sentenza n. 21981/2025 del 30/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente contestava di essere stato illegittimamente escluso da graduatorie per il passaggio alla fascia retributiva F2 e chiedeva il reinserimento, il riconoscimento dell'irripetibilità delle somme già corrisposte a titolo retributivo e contributivo in ragione della perdita della F2 e il risarcimento per perdita di chance. La controversia nasceva da precedenti provvedimenti amministrativi ed esecuzioni di giudicati che avevano determinato l'esclusione dalla graduatoria 2010 e l'impossibilità di partecipare alla selezione 2020 per la F3
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Teodorani e ha confermato i principi applicati dalla Corte territoriale: il semplice atto amministrativo che assegni un trattamento economico non conforme alla contrattazione collettiva è nullo e non costituisce una posizione giuridica soggettiva acquisita; la P.A. può agire per ripetere le somme corrisposte sine titulo anche se il lavoratore ha percepito le somme; l'art. 2126 c.c. non è applicabile alle ipotesi di progressione economica interna che non comportano esercizio di mansioni superiori; la buona fede del percettore e i ritardi della P.A. non escludono la ripetizione dei pagamenti quando non sussista un legittimo affidamento. Le spese di lite sono compensate e la Corte ha attestato l'eventuale obbligo del ricorrente al versamento di un ulteriore contributo unificato se dovuto
Norme richiamate
art. 2126 c.c.
Non applicabile alla progressione economica interna nell'ambito della stessa area professionale poiché tale progressione non comporta l'esercizio di mansioni superiori; dunque non può essere invocata per ostacolare la ripetizione delle somme corrisposte indebitamente
art. 2033 c.c.
La Corte esclude che la buona fede dell'accipiens possa di per sé impedire la ripetizione delle somme indebitamente percepite dalla P.A., rilevando che l'articolo ha carattere soggettivo limitato alla disciplina di frutti e interessi e non può precludere il recupero da parte della P.A. per pagamenti sine titulo
art. 97 Cost.
Richiamato a supporto del principio che la P.A. è tenuta al ripristino della legalità violata quando un atto amministrativo abbia attribuito in modo illegittimo trattamento economico non conforme alla contrattazione collettiva
d.lgs. n. 165 del 2001, art. 1, comma 2
d.lgs. 165/2001 art. 1 comma 2
Richiamato per delimitare l'ambito del rapporto di pubblico impiego contrattualizzato; la giurisprudenza applicata alla P.A. nelle ipotesi qui esaminate è riferita ai soggetti individuati da questa norma
CCNL 2006-2009 e CCNI 2006-2009
Contratti collettivi nazionali citati nella causa
La conformità agli istituti della contrattazione collettiva è condizione necessaria affinché l'assegnazione di un trattamento economico produca una posizione giuridica soggettiva acquisita dal lavoratore; in mancanza, l'atto amministrativo è nullo
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
D.P.R. 115/2002 art. 13 comma 1-quater
Norma richiamata rispetto all'eventuale obbligo del ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato per il giudizio di cassazione, come attestato dalla Corte
Massime di principio
- Un provvedimento amministrativo che attribuisca più retribuzione rispetto a quanto previsto dalla contrattazione collettiva non crea automaticamente un diritto acquisito per il dipendente se manca la conformità al contratto collettivo; l'atto è viziato da nullità e la P.A. può agire per il ripristino della legalità
- Nel rapporto di lavoro pubblico il datore (la P.A.) può chiedere la ripetizione delle somme corrisposte sine titulo anche se il percettore ha ricevuto le somme e non è possibile escludere la ripetibilità sulla base della sola buona fede dell'accipiens
- La progressione economica interna che non comporta esercizio di mansioni superiori non può essere difesa tramite l'art. 2126 c.c.; se la progressione è illegittima la P.A. può recuperare gli importi corrisposti in eccesso
- La valutazione sulla sussistenza di un legittimo affidamento del lavoratore è determinante: il semplice ritardo o errori amministrativi non sempre bastano a precludere la ripetizione delle somme se non emerge un affidamento legittimante
- In controversie simili è essenziale verificare la conformità degli atti amministrativi alle previsioni contrattuali e l'esistenza di un giudicato o di provvedimenti esecutivi che abbiano condizionato l'operato della P.A.; la presenza di un provvedimento giurisdizionale favorevole al lavoratore può comunque comportare atti ulteriori ma non automaticamente impedire la ripetizione
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