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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 21797/2025 del 29/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La controversia riguarda la retrocessione della dipendente dalla fascia retributiva F2 a F1 e il recupero delle somme pagate in eccesso per il periodo 1/1/2010-1/1/2020. In origine Alessandro era passata in F2 dal 1° gennaio 2010 in esito a una selezione del 2010; successivamente, in esecuzione della sentenza Giacoia (Trib. Matera n.1063/2013 poi definitiva), il Ministero ha escluso dalla graduatoria e retrocesso 92 dipendenti (tra cui la resistente) con d.m. 2020. Alessandro aveva ottenuto in primo grado (Trib. Ravenna n.55/2022) la dichiarazione di inefficacia della retrocessione e l’ordine di ripristino in F2, mentre la Corte d’appello di Bologna (sent. n.88/2023) aveva rigettato l’appello delle Amministrazioni. Le Amministrazioni hanno impugnato in Cassazione deducendo, tra l’altro, un errore nella valutazione del presunto conflitto di giudicati (Giacoia vs Piccioni), la mancata rilevazione d’ufficio dell’eccezione di giudicato favorevole alle Amministrazioni, e questioni di litispendenza/continuità di cause; hanno altresì censurato la mancata motivazione in relazione all’irripetibilità delle somme e al danno.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi del ricorso principale (violazione delle norme sul giudicato e sulla litispendenza/continuità), rigettato il terzo motivo e assorbito quarto e quinto; ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale condizionato della resistente; ha cassato la sentenza della Corte d’appello di Bologna e ha disposto il rinvio alla stessa Corte in diversa composizione per decidere nel merito (anche sulle spese). La Corte ha affermato principi di diritto secondo i quali una sentenza costitutiva che annulla una graduatoria e ne determina la riformulazione non può essere resa inefficace da una successiva decisione divenuta definitiva che affermi la validità della procedura; ha inoltre precisato i limiti dell’estensione degli effetti delle pronunce giurisdizionali da parte della P.A., imponendo condotte omogenee e rispetto dei giudicati favorevoli già divenuti definitivi. Infine ha stabilito regole sul momento del passaggio in giudicato in caso di estinzione con decreto della Cassazione.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa

    La Corte richiama il principio secondo cui il giudicato opera inter partes; l'effetto conformativo di una sentenza si applica alle parti del relativo giudizio e non si estende automaticamente a terzi non parte

  • art. 2908 c.c.

    Richiamato per distinguere le sentenze costitutive (che modificano situazioni giuridiche) dalle sentenze di accertamento o condanna; la Corte sottolinea che le sentenze costitutive producono effetti definitivi che non possono essere rimossi da pronunce successive

  • art. 324 c.p.c.

    Norma processuale richiamata nella discussione circa la formazione del giudicato e i relativi effetti; la Corte valuta se sia stata correttamente applicata in relazione al contrasto di giudicati

  • art. 39 c.p.c.

    Se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d'ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone con ordinanza la cancellazione della causa dal ruolo. Nel caso di continenza di cause, se il giudice preventivamente adito è competente anche per la causa proposta successivamente, il giudice di questa dichiara con ordinanza la continenza e fissa un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al primo giudice.

    La Corte ricorda che, in presenza di cause identiche o in continenza davanti a giudici diversi, la causa introdotta successivamente deve essere cancellata o riassunta dal primo giudice; se il secondo giudizio è erroneamente deciso nel merito esso è 'apparente' e cede al primo

  • art. 338 c.p.c.

    Richiamato in relazione all'effetto estintivo (e al passaggio in giudicato) derivante dall'appello e dall'estinzione del processo; la Corte applica principi relativi al dies a quo per l'actio iudicati

  • art. 391 c.p.c.

    Richiamato in riferimento ai termini e alle formalità connesse con l'estinzione per rinuncia e con il decreto di estinzione

  • art. 2945 c.c.

    Usato per spiegare il decorso del termine di prescrizione dell'actio iudicati in relazione al momento dell'estinzione e della dichiarazione dell'estinzione

  • art. 2969 c.c.

    Citato nelle censure sulla possibilità giuridica dell'azione; correlato alla valutazione sull'esistenza della norma che tuteli il diritto fatto valere

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato insieme ad altre norme processuali nel contesto delle questioni procedurali sollevate dalle Amministrazioni

  • art. 2033 c.c. e art. 2126 c.c.

    Richiamati dalle Amministrazioni in relazione all'irripetibilità delle somme indebitamente percepite e alla richiesta di risarcimento; la Corte ha assorbito le censure sul punto in ragione dell'accoglimento delle prime questioni procedurali

  • art. 97 Cost.

    Richiamato a fondamento del limite dell'attività amministrativa: la P.A., nell'estendere gli effetti di una sentenza, deve rispettare i principi di correttezza e buona fede e tenere condotta omogenea verso i partecipanti

  • art. 13 d.P.R. n.115/2002, comma 1 quater e comma 1 bis

    Richiamati per questioni formali relative al contributo unificato dovuto per il ricorso incidentale; la Corte rileva l'eventuale obbligo di versamento aggiuntivo

Massime di principio

  • Distinguere sempre la natura della sentenza (costitutiva vs accertativa/di condanna): una sentenza costitutiva che ha prodotto effetti definitivi su una graduatoria non può essere sovvertita da una successiva decisione favorevole ad altri partecipanti se la prima ha già mutato definitivamente la situazione giuridica
  • Verificare l'esistenza di litispendenze/continenti: se la stessa causa è proposta davanti a giudici diversi prevale la regola dell'art.39 c.p.c. (la causa successiva va cancellata o riassunta), e un eventuale secondo giudicato formatosi in violazione di tale regola può risultare 'apparente' e non vincolante
  • Il giudicato opera inter partes: gli effetti di una sentenza in genere vincolano solo le parti del relativo giudizio; terzi che non hanno proposto domande non acquisiscono automaticamente un diritto soggettivo sulla base di quel giudicato
  • Quando la P.A. estende gli effetti di una pronuncia a più soggetti deve rispettare i principi di correttezza, buona fede e omogeneità di trattamento e non può invocare decisioni successive inconsistenti per eludere un giudicato costitutivo
  • In presenza di molteplici procedimenti relativi alla stessa procedura amministrativa è essenziale valutare tempestivamente la composizione del contraddittorio e la possibile necessità di intervenire nei giudizi altrui per preservare i propri diritti
  • Prima di intraprendere o continuare un nuovo giudizio per ottenere un risultato diverso, accertare lo stato dei precedenti giudizi (se alcuni sono già passati in giudicato o si sono estinti) e l'effettiva rilevanza soggettiva dell'eventuale nuovo provvedimento
  • In fase difensiva, dedurre e documentare tempestivamente l'eccezione di litispendenza o di giudicato opponibile d'ufficio può essere decisivo per ottenere la c.d. 'cancellazione' o l'esclusione del secondo procedimento

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