Cassazione Penale, Ordinanza n. 08195/2025 del 27/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per estorsione continuata. Con un unico motivo ha dedotto vizi di motivazione, lamentando: il mancato corretto apprezzamento delle conversazioni intercettate; l'erronea valutazione di attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese; più in generale, l'asserita illogicità della ricostruzione probatoria posta a base della condanna. La vicenda concreta, per come ricostruita nei giudizi di merito e richiamata in ordinanza, riguarda condotte del datore di lavoro consistite nell'imporre alle lavoratrici la restituzione in contanti di parte della retribuzione formalmente indicata in busta paga, accompagnando la pretesa con minacce di licenziamento, turni penalizzanti, sospensioni della paga e altre pressioni intimidatorie. Le parti civili hanno chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la liquidazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse congrua, non apparente, non manifestamente illogica e non contraddittoria, avendo il giudice di merito spiegato adeguatamente la credibilità delle persone offese e la lettura delle intercettazioni. Ha inoltre osservato che il ricorso mirava in realtà a sollecitare una nuova valutazione di merito, preclusa in sede di legittimità. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Sono state invece rigettate le domande delle parti civili di liquidazione delle spese di legittimità, perché non avevano svolto un'effettiva attività difensiva contrastando specificamente i motivi di ricorso.
Norme richiamate
Richiamati per definire il procedimento camerale non partecipato davanti alla Corte di cassazione e il relativo regime delle spese in caso di inammissibilità del ricorso.
Evocato implicitamente nei passaggi sui limiti del ricorso per cassazione, con riferimento ai vizi di motivazione deducibili solo nei ristretti casi di mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà.
Base della condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita la rilettura autonoma del compendio probatorio né la sostituzione della valutazione di merito con una diversa lettura dei fatti ritenuta più plausibile dalla parte ricorrente.
- Il vizio di motivazione è deducibile in cassazione solo quando la motivazione manchi, sia manifestamente illogica o contraddittoria su aspetti decisivi; non sono invece ammissibili censure che mirino soltanto a contestarne la persuasività o la maggiore o minore puntualità.
- La valutazione di credibilità della persona offesa è questione di fatto rimessa al giudice di merito e non è rivalutabile in cassazione, salvo che emergano manifeste contraddizioni della motivazione.
- Integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che, mediante minaccia di licenziamento e ulteriori atti intimidatori, costringa i lavoratori a restituire parte della retribuzione o ad accettare trattamenti economici deteriori e ingiusti.
- La pretesa estorsiva può risultare da una pluralità di condotte convergenti nel tempo, non essendo necessario che la minaccia si esaurisca in una sola espressione verbale, quando il contesto lavorativo riveli una pressione continuativa finalizzata al profitto ingiusto.
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