Ordinanza n. 258/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di revoca del Nulla Osta - istanza P-NA/L/Q/2023/216060 al lavoro subordinato stagionale, emesso dalla Prefettura di Napoli il 03.11.2025, nonché di ogni altro atto comunque connesso a quello impugnato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di revoca del nulla osta al lavoro subordinato stagionale
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato stagionale adottata dalla Prefettura di Napoli, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. In sede cautelare ha dedotto, in sostanza, la carenza dell'istruttoria e la lesione delle garanzie di partecipazione procedimentale. L'Amministrazione aveva avviato l'interlocuzione procedimentale il 28 agosto 2025, a seguito di plurime convocazioni e della sopravvenuta criticità segnalata dall'ITL. Il ricorrente aveva tempestivamente chiesto una proroga per presentare deduzioni e, l'8 settembre 2025, aveva prodotto documentazione diretta a comprovare la regolarità fiscale del datore di lavoro. Secondo il giudice, il provvedimento impugnato sembra avere considerato esclusivamente la missiva del 30 agosto 2025, con cui era stata chiesta la proroga, senza valutare la successiva documentazione prodotta nel procedimento.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia del provvedimento di revoca. All'esito della sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha ritenuto sussistenti il fumus boni iuris in relazione alla carenza istruttoria e alla lesione delle garanzie partecipative. In particolare, la mancata o apparente omessa valutazione dei documenti depositati l'8 settembre 2025, idonei a dimostrare la regolarità fiscale del datore di lavoro, risultava desumibile sia dal preambolo del provvedimento sia dalle difese e dalla documentazione prodotte in giudizio dal Ministero. Il vizio è stato ritenuto potenzialmente sostanziale, poiché avrebbe potuto incidere effettivamente sul corretto processo decisionale dell'Amministrazione. Il giudice ha fissato l'udienza pubblica per la trattazione del merito al 7 ottobre 2026 e ha compensato integralmente le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
Disciplina la tutela cautelare collegiale nel processo amministrativo; la domanda è stata accolta mediante sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, l'omessa valutazione da parte dell'Amministrazione di documenti tempestivamente prodotti dall'interessato può integrare, con il necessario grado di verosimiglianza sommaria, un vizio di carenza istruttoria quando tali documenti siano potenzialmente idonei a incidere sul contenuto della decisione.
- La partecipazione procedimentale non si esaurisce nella possibilità formale di presentare osservazioni: l'Amministrazione deve esaminare effettivamente e coerentemente gli apporti documentali e difensivi tempestivamente acquisiti, dando conto della loro valutazione nel provvedimento finale.
- La violazione delle garanzie partecipative assume rilevanza sostanziale, e non meramente formale, quando l'apporto procedimentale pretermesso possa avere concretamente inciso sul processo decisionale dell'Amministrazione.
- È cautelativamente sospendibile un provvedimento di revoca quando, sulla base della documentazione disponibile, emergano la plausibile omissione di elementi istruttori rilevanti e la conseguente possibilità che la decisione amministrativa sia stata adottata senza una completa ponderazione della situazione concreta.
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