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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18001/2025 del 13/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Tre imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice per l'udienza preliminare che ha applicato la pena su richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p. In via principale hanno dedotto violazione di legge sostanziale e processuale e vizio motivazionale, lamentando: l'erronea applicazione dell'art. 73 d.P.R. 309/1990; il mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve di cui al comma 5; il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; l'omessa pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; la congruità della pena. La Corte rileva tuttavia che, dopo la riforma del 2017, nel patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Le censure formulate, in particolare quelle su art. 129 c.p.p., attenuanti e dosimetria, non rientrano in tale perimetro; la doglianza sulla qualificazione giuridica è ritenuta generica e priva di indicazione di elementi di fatto idonei a sostenere un diverso inquadramento.

La decisione

La Corte di cassazione dichiara i ricorsi inammissibili. Richiama il perimetro ristretto dell'impugnazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e afferma che le doglianze sulla mancata pronuncia ex art. 129 c.p.p., sul trattamento sanzionatorio e sulle attenuanti sono estranee ai motivi ammessi; inoltre la censura sull'erronea qualificazione giuridica del fatto è formulata in modo meramente assertivo, senza evidenziare un errore manifesto ricavabile immediatamente dalla contestazione o dal provvedimento. Conseguentemente condanna ciascun ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato come base del patteggiamento, cui si applicano limiti speciali all'impugnazione

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    consente il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per specifici motivi: volontà dell'imputato, correlazione, errata qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria senza formalità dell'inammissibilità manifesta del ricorso

  • art. 129 c.p.p.

    la mancata pronuncia di proscioglimento non è più motivo di ricorso ammissibile nel patteggiamento, secondo la Corte

  • art. 616 c.p.p.

    alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e al pagamento alla Cassa delle ammende

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    norma sostanziale invocata dai ricorrenti per lamentare l'erronea applicazione e il mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il sindacato è eccezionalmente ristretto ai soli motivi espressamente previsti dalla legge: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e decisione, errata qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza.
  • Non sono ammissibili, contro il patteggiamento, censure che mirino a ottenere una rivalutazione del merito sulla dosimetria della pena, sul riconoscimento delle attenuanti o sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., salvo i limiti strettissimi del controllo consentito.
  • La deduzione di erronea qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo se l'errore sia manifesto e immediatamente ricavabile dal testo della contestazione o del provvedimento; è invece inammissibile se la censura resta generica o richiede un accertamento in fatto o una rivalutazione probatoria.
  • La sola enunciazione astratta di un diverso inquadramento giuridico, priva dell'indicazione degli elementi fattuali che lo sorreggono, non supera il filtro di ammissibilità del ricorso contro la sentenza di patteggiamento.
  • Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiInutilizzabilità della prova

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