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Cassazione Penale, Ordinanza n. 39210/2025 del 04/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando per effetto la condanna già pronunciata in appello per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309/1990. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per un reato in materia di stupefacenti, deducendo il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la erronea dosimetria della pena. La Suprema Corte rileva che i motivi riproponevano censure già esaminate dai giudici di merito, miravano in sostanza a ottenere una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, e risultavano inoltre generici perché non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 73 D.P.R. n. 309/1990

    Norma incriminatrice posta a fondamento della condanna in appello; il testo non specifica la condotta concreta tra quelle previste dalla disposizione.

  • art. 616 c.p.p.

    È desumibile la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende quale conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva nella mera riproposizione di censure già vagliate dai giudici di merito, quando esso miri soltanto a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione del fatto.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che non si confronti specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e resti formulato in termini generici.
  • Il sindacato di legittimità non può essere trasformato in un terzo grado di merito sulla valutazione delle prove o sulla quantificazione della pena, salvo vizi di legittimità specificamente dedotti e adeguatamente argomentati.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti stabiliti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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