Cassazione Penale, Sentenza n. 40601/2022 del 27/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello che aveva respinto la sua istanza di restituzione nel termine ex art. 175, comma 2, c.p.p. (nella formulazione anteriore alla legge n. 67/2014) volta a proporre impugnazione avverso la sentenza divenuta irrevocabile. Ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione perché, pur essendo contumace e assistito da difensore d'ufficio, non avrebbe mai ricevuto notifica a mani proprie degli atti e l'avvocato d'ufficio ha dichiarato di non aver mai avuto contatti con lui; quindi chiedeva che gli fosse concessa la restituzione del termine e la scarcerazione. Denuncia altresì che la Corte d'appello non avrebbe rispettato i principi affermati in precedenti pronunce di legittimità (fra cui Sez. Quarta n. 28740/20 e Sez. U 'Innaro') circa la necessità di riferire l'effettiva conoscenza alla 'vocatio in iudicium' e che la mera latitanza o le notifiche al difensore non bastano a escludere la mancata conoscenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto applicabile l'art. 175, comma 2, c.p.p. nella versione anteriore alla legge n. 67/2014 e ha confermato che la Corte di merito aveva adeguatamente esaminato e motivato la questione. In particolare, la Corte di merito ha concluso che il ricorrente si era deliberatamente sottratto alla conoscenza della vocatio in iudicium: ciò risultava da conversazioni registrate (in cui l'imputato, chiamato 'Remy', manifestava preoccupazione per l'intervento delle forze dell'ordine), dalla sua irreperibilità per tutta la durata del processo e dal fatto che, arrestato nel 2003 con generalità diverse, non aveva rivelato il suo cognome reale, impedendo così notifiche a mani. La Cassazione ha ritenuto congrua e non manifestamente illogica tale motivazione, ha respinto i motivi di doglianza e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 175 c.p.p. (comma 2, versione anteriore alla legge n. 67/2014)
"se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, l'imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione od opposizione. A tale fine l'Autorità giudiziaria compie ogni necessaria verifica"
La norma non abolisce la presunzione derivante dalla regolare notifica, ma impone al giudice di accertare l'effettiva conoscenza del procedimento; grava sull'istante l'onere di allegare la mancata conoscenza e le ragioni che l'hanno determinata; la deliberata sottrazione alla conoscenza esclude la restituzione.
termine di decadenza di trenta giorni dalla effettiva conoscenza del provvedimento per la presentazione della richiesta
Stabilisce il termine di decadenza per la richiesta di restituzione; il giudice deve valutare il momento in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza.
art. 15-bis, comma 1, legge n. 67/2014 (e legge n. 118/2014)
norma sull'applicabilità temporale della riforma
Determina che le nuove disposizioni si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della novella solo a certe condizioni; nel caso di imputato dichiarato contumace senza decreto di irreperibilità continuano ad applicarsi le disposizioni anteriori.
Sez. U, Sentenza 'Innaro' (n. 28912 del 28/02/2019)
principio di diritto richiamato in motivazione
Ai fini della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale (versione anteriore alla riforma), l'effettiva conoscenza deve riferirsi all'accusa contenuta in un provvedimento formale di 'vocatio in iudicium' e non si può ritenere sufficiente la conoscenza derivante dall'avviso di conclusione indagini; tuttavia, se l'imputato si è deliberatamente sottratto alla conoscenza, la restituzione può essere negata.
Pronunce di cassazione (Sez. Quarta n. 28740/20; Sez. Terza n. 43102/21)
sentenze indicate nella motivazione
In precedenti annullamenti sullo stesso caso è stato sottolineato che il giudice di merito deve verificare adeguatamente la conoscenza effettiva del procedimento; la Corte di merito, dopo annullamenti precedenti, ha integrato la motivazione spiegando le ragioni del convincimento sulla deliberata sottrazione.
Massime di principio
- La restituzione nel termine ex art. 175, comma 2 (versione anteriore alla riforma) richiede che l'imputato dimostri la mancata effettiva conoscenza del procedimento; incombe a lui allegare fatti e ragioni che giustifichino tale mancata conoscenza.
- La regolare notifica a mani del difensore non esclude di per sé che l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza, ma neppure garantisce automaticamente il diritto alla restituzione: il giudice deve valutare tutte le circostanze.
- La sola condizione di latitanza non è automaticamente in grado di escludere la mancata conoscenza; tuttavia il giudice può inferire una deliberata sottrazione quando esistano elementi concreti (es. uso di generalità false all'arresto, registrazioni che mostrino volontà di sfuggire, comportamenti idonei a impedire notifiche).
- In presenza di elementi che dimostrino una volontaria sottrazione alla "vocatio in iudicium", la richiesta di restituzione può essere respinta anche se non vi furono notifiche a mani dell'imputato.
- Chi intende ottenere la restituzione nel termine deve provare non solo l'assenza di notifiche personali ma anche spiegare le ragioni della mancata conoscenza (es. impossibilità materiale, mancata ricezione, assenza di contatti col difensore); in mancanza, il rischio è che il giudice ritenga sussistente la sottrazione volontaria.
- È fondamentale rispettare i termini di decadenza (30 giorni dalla effettiva conoscenza) e produrre, se possibile, documentazione (verbali di carcerazione, registri anagrafici in carcere, dichiarazioni del difensore, certificazioni di irreperibilità) per contrastare l'ipotesi di sottrazione deliberata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 27 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 40584/2022 del 27/10/2022
- Sentenza penale · 27 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 40587/2022 del 27/10/2022
- Sentenza penale · 27 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 40592/2022 del 27/10/2022
- Sentenza penale · 27 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 40593/2022 del 27/10/2022
- Sentenza penale · 27 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 40594/2022 del 27/10/2022
- Sentenza penale · 27 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 40595/2022 del 27/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →