Cassazione Penale, Sentenza n. 46459/2023 del 17/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta rinunzia. Ha inoltre ritenuto applicabile, alla luce della sentenza n.186/2000 della Corte costituzionale, l'art. 616 cod. proc. pen., e perciò ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha proposto incidente di esecuzione volto alla revoca della confisca di taluni beni disposta nel procedimento di prevenzione promosso nei confronti di Gianfranco Puccio. Il Tribunale di Palermo ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza ritenendo che il terzo interessato possa promuovere l'incidente di esecuzione solo se non ha partecipato né è stato posto in condizione di partecipare al giudizio di prevenzione; essendo la Sig.ra Saglimbene stata citata in giudizio quale interveniente, il presupposto per l'ammissibilità non sussisteva. In Cassazione la ricorrente deduceva di non essersi costituita nel giudizio di prevenzione e quindi di non aver potuto difendersi in contraddittorio. Il Procuratore Generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. Successivamente la ricorrente ha rinunciato al ricorso (dichiarazione pervenuta il 26/07/2023).
Norme richiamate
Applicato per disporre l'onere delle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso; qui operante dopo la rinunzia al gravame
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per valutare l'assenza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; il richiamo ha portato ad applicare comunque le conseguenze economiche previste dall'art. 616
Massime di principio
- Un terzo interessato può promuovere un incidente di esecuzione volto alla revoca della confisca solo se non ha partecipato né è stato posto in condizione di partecipare al giudizio principale: se è stato citato o è intervenuto nel procedimento originario, l'istanza è inammissibile per mancanza del presupposto della non partecipazione
- La rinuncia sopravvenuta al ricorso in Cassazione determina inammissibilità del gravame per sopravvenuta rinunzia e non impedisce l'applicazione delle conseguenze economiche (spese e somme dovute alla Cassa delle ammende) se ricorrono le condizioni previste dalla normativa e dalla giurisprudenza
- La Corte costituzionale può essere richiamata per valutare la responsabilità/colpa della parte che propone il ricorso; l'assenza di prova che il ricorso sia stato proposto senza colpa non impedisce automaticamente l'applicazione delle sanzioni economiche previste dall'ordinamento
- Prima di proporre incidenti di esecuzione avverso misure di prevenzione è fondamentale verificare lo status processuale soggettivo (se si è intervenuti o si è stati messi in condizione di partecipare) e tutelarsi tempestivamente nel giudizio di prevenzione, onde evitare inammissibilità
- La rinuncia a un ricorso deve essere valutata con attenzione, tenendo conto del rischio di condanna alle spese e di eventuali somme dovute alla Cassa delle ammende; consultare il difensore prima della rinuncia è consigliabile
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 17 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 46412/2023 del 17/11/2023
- Sentenza penale · 17 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 46413/2023 del 17/11/2023
- Sentenza penale · 17 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 46417/2023 del 17/11/2023
- Sentenza penale · 17 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 46419/2023 del 17/11/2023
- Sentenza penale · 17 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 46420/2023 del 17/11/2023
- Sentenza penale · 17 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 46421/2023 del 17/11/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →