Cassazione Penale, Ordinanza n. 28782/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza del GIP del Tribunale di Treviso con ricorso per cassazione deducendo inosservanza della legge penale e vizio di motivazione, con specifico richiamo all'art. 129 c.p.p. In sostanza ha contestato che il giudice non avrebbe correttamente escluso eventuali cause di proscioglimento immediato. La Corte, però, ha rilevato che la sentenza impugnata era una sentenza di patteggiamento e che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., il ricorso è proponibile solo per motivi tassativi: volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza. La censura proposta non rientrava in tali ipotesi ed era comunque smentita dal contenuto della decisione, che richiamava espressamente l'art. 129 c.p.p. e dava conto, sia pure sinteticamente, delle risultanze investigative poste a base della pronuncia.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano, ritenendo che il motivo dedotto non fosse tra quelli proponibili contro la sentenza di patteggiamento e che la doglianza fosse comunque infondata in fatto, perché la sentenza impugnata aveva espressamente escluso le cause di proscioglimento immediate ex art. 129 c.p.p. Con la dichiarazione di inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa ai sensi della giurisprudenza costituzionale richiamata.
Norme richiamate
Richiamato per escludere la ricorrenza di cause di proscioglimento immediate; la censura difensiva tendeva a contestare tale valutazione ma la sentenza impugnata lo aveva già esaminato, sia pure sinteticamente.
Stabilisce che contro la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è proponibile solo per motivi tassativi: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Prevede che la declaratoria di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena sia resa senza formalità, de plano.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
Richiamata per affermare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in assenza di causa di esclusione della colpa del ricorrente.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta le censure esperibili in cassazione sono tassative e non possono estendersi a doglianze generiche di violazione di legge o di vizio motivazionale estranee ai casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- La verifica ex art. 129 c.p.p. nella sentenza di patteggiamento può essere censurata solo nei limiti consentiti dall'impugnazione di cui all'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; se la decisione richiama espressamente l'art. 129 e dà conto, anche sinteticamente, delle risultanze investigative, la doglianza non è ammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è dichiarata de plano, senza formalità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
- In caso di ricorso inammissibile, la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende è dovuta quando non emerga assenza di colpa del ricorrente.
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