Cassazione Penale, Ordinanza n. 21898/2025 del 10/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
Tre imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 16 gennaio 2025, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Milano nei loro confronti, oltre alle statuizioni civili in favore della parte civile HDI Italia S.p.a. (già Amissima Assicurazioni S.p.a.). Nei ricorsi, proposti distintamente, è stata dedotta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. in relazione all'art. 129 c.p.p. La Corte di cassazione non è entrata nel merito delle censure, rilevando che i ricorsi erano stati proposti personalmente dagli imputati e non mediante difensore iscritto nell'albo speciale richiesto per il ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi perché proposti personalmente dagli imputati, in violazione dell'art. 613 c.p.p., che impone l'assistenza di un difensore iscritto nell'albo speciale per il ricorso per cassazione. Conseguentemente ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
norma invocata dai ricorrenti come parametro della censura di legittimità, ma non esaminata nel merito perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di rituale sottoscrizione/assistenza tecnica.
richiamato dai ricorrenti in relazione al dovere di immediata declaratoria di cause di non punibilità; la Corte non affronta il merito della doglianza.
il ricorso per cassazione deve essere proposto con l'assistenza di un difensore iscritto nell'albo speciale; la proposizione personale determina inammissibilità.
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, ove ravvisabile colpa nella causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione proposto personalmente dall'imputato è inammissibile quando la legge richiede, a pena di inammissibilità, l'assistenza di un difensore iscritto nell'albo speciale.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per un vizio formale che impedisce l'esame del merito, la Corte non può pronunciarsi sulle censure sostanziali dedotte, nemmeno se riferite a profili di immediata rilevabilità ex art. 129 c.p.p.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- La verifica dei presupposti formali di ammissibilità del ricorso per cassazione precede ogni scrutinio sul merito della sentenza impugnata.
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