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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32971/2023 del 28/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la statuizione di confisca disposta dal G.U.P. del Tribunale di Torino ai sensi dell'art. 12‑bis del d.lgs. n. 74/2000. La difesa contestava l'applicazione della confisca per equivalente sostenendo che: 1) la misura ablatoria non era stata concordata nell'accordo di patteggiamento; 2) mancava il presupposto del "profitto" del reato di omesso versamento Iva (art. 10‑ter d.lgs. n. 74/2000), dato che le fatture da cui scaturiva l'Iva non sarebbero state pagate e, dunque, l'imprenditore non avrebbe tratto alcun introito corrispondente all'imposta non versata; 3) il G.U.P. non avrebbe valutato la consulenza tecnica del dott. Martino Rotta che avrebbe dimostrato l'assenza del profitto del reato.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto legittima la confisca disposta dal G.U.P.: 1) la confisca per equivalente ex art. 12‑bis d.lgs. n. 74/2000 è obbligatoria e può essere disposta anche nella sentenza di patteggiamento, anche se non concordata dalle parti; 2) il profitto del reato tributario di omesso versamento va individuato nel risparmio economico derivante dalla sottrazione degli importi evasi alla loro destinazione fiscale, e — per la quantificazione — può farsi riferimento all'importo dell'Iva indicata nelle dichiarazioni annuali, a prescindere dall'effettivo pagamento delle singole fatture; 3) l'obiezione difensiva circa l'assenza di profitto perché le fatture non sarebbero state pagate non è pertinente. Conseguenze: rigetto del ricorso, condanna del ricorrente alle spese processuali (ex art. 616 c.p.p.) e pagamento in via equitativa di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 10‑ter

    Configura il reato di omesso versamento dell'IVA; la Corte interpreta il profitto del reato come il risparmio economico derivante dalla sottrazione degli importi evasi alla loro destinazione fiscale, rilevabile dall'IVA indicata nelle dichiarazioni annuali.

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 12‑bis

    Prevede la confisca, anche per equivalente, del profitto del reato tributario; la Corte afferma che la confisca per equivalente è obbligatoria e può essere disposta anche nella sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento), indipendentemente dall'accordo delle parti sulla confisca.

  • R.D. 16 marzo 1942 n. 267, artt. 216‑224

    Norme relative agli illeciti (capi A e B) contestati al ricorrente; citate come fondamento delle imputazioni penali riconosciute nel patteggiamento.

  • cod. proc. pen., art. 444

    Regola il procedimento di applicazione della pena mediante patteggiamento; la Corte precisa che, anche in tale contesto, il giudice può ordinare la confisca per equivalente, nonostante l'assenza di specifico accordo tra le parti.

  • cod. proc. pen., art. 616

    Norma sulla rifusione delle spese in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata in relazione ai criteri per l'applicazione di sanzioni pecuniarie e per valutare l'assenza di comportamento colpevole nel proporre il ricorso; motivazione usata per determinare il pagamento equitativo alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La confisca per equivalente prevista dall'art. 12‑bis d.lgs. n. 74/2000 è obbligatoria e può essere disposta anche nella sentenza di patteggiamento, anche se la confisca non è stata oggetto dell'accordo tra le parti.
  • Nel reato di omesso versamento dell'IVA (art. 10‑ter), il "profitto" confiscabile è il risparmio economico derivante dalla sottrazione degli importi evasi alla loro destinazione fiscale e, per la quantificazione, può essere fatto riferimento all'IVA dichiarata nelle dichiarazioni annuali, indipendentemente dall'effettivo incasso delle fatture sottostanti.
  • L'emissione della fattura espone il contribuente, se la fattura è stata emessa, all'obbligo di versare l'IVA anche se il corrispettivo non è stato effettivamente riscosso; quindi il mancato pagamento delle fatture non esclude automaticamente la sussistenza del profitto confiscabile.
  • Chi impugna una confisca per equivalente deve dimostrare in modo concreto e documentato che l'importo indicato nelle dichiarazioni non corrisponde a un risparmio fiscale effettivo (ad es. con prove che riducono l'imposta realmente dovuta o che dimostrino errori nelle dichiarazioni); la mera allegazione della mancata riscossione delle fatture può non essere sufficiente.
  • Nel giudizio di cassazione i motivi già sollevati in sede di merito non sono "nuovi"; pertanto, per ottenere l'annullamento della confisca è fondamentale che tali questioni siano state adeguatamente trattate e motivate dal giudice di merito o che emergano profili di illegittimità rilevabili in sede di legittimità.
  • Se il ricorso in cassazione è manifestamente infondato o inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese del procedimento e a sanzioni pecuniarie (es. versamento alla Cassa delle ammende).

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