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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26289/2026 del 14/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda il sequestro probatorio di un telefono cellulare iPhone, eseguito nei confronti di un soggetto tratto in arresto in flagranza e gravemente indiziato di tentato omicidio, minaccia aggravata dall'uso di un fucile, illegale detenzione e porto di una pistola e di un fucile, commessi in un determinato comune e in una data indicata nel provvedimento. Il tribunale del riesame ha confermato il vincolo ritenendo sussistenti il fumus dei reati e la pertinenzialità del telefono rispetto alle esigenze investigative, in particolare per reperire comunicazioni, foto e video utili a individuare il luogo di occultamento delle armi. Il ricorso per cassazione ha dedotto due censure: da un lato, il difetto di nesso di pertinenzialità tra il telefono e i reati, descritto nel decreto come vago e ipotetico; dall'altro, la violazione del principio di proporzionalità, per non aver il pubblico ministero indicato in modo specifico i criteri di selezione del materiale da ricercare e i tempi di esecuzione delle operazioni di estrazione e analisi dei dati.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Sul primo ha affermato che il telefono era legittimamente sequestrato perché la nozione di "cose pertinenti al reato" comprende non solo i beni direttamente strumentali, ma anche quelli indirettamente collegati o necessari all'accertamento dei fatti; nel caso concreto, il collegamento era dato dalla possibilità di reperire nel dispositivo dati utili all'individuazione del luogo di occultamento delle armi. Sul secondo ha precisato che, in tema di sequestro probatorio di dispositivi informatici, il principio di proporzionalità non impone l'indicazione nel decreto del termine esatto di durata né la predeterminazione inderogabile dei tempi di estrazione e analisi, essendo sufficiente una selezione mirata e non eccedente rispetto alla finalità probatoria. L'esecuzione concreta e l'eventuale eccessiva durata possono essere contestate con istanza di restituzione e con i rimedi impugnatori previsti dal codice. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna del ricorrente alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 275, comma 3, c.p.p.

    terzo comma dell’art. 275

    richiamato solo come riferimento codicistico del principio di proporzionalità, specificamente per le misure cautelari personali, non come norma direttamente regolatrice del sequestro probatorio

  • art. 262 c.p.p.

    indicato come rimedio per chiedere la restituzione delle cose sottoposte a vincolo quando la protrazione del sequestro divenga eccessiva

  • art. 263, comma 5, c.p.p.

    art. 263, comma 5, cod. proc. pen.

    richiamato quale rimedio giurisdizionale contro il rigetto dell'istanza di restituzione, per verificare la persistenza e la proporzionalità del vincolo reale

  • art. 5 TUE

    richiamato tra i principi generali europei da cui si desume il canone di proporzionalità

  • artt. 49 e 52 CDFUE

    richiamati come fonti eurounitarie del principio di proporzionalità e del giusto bilanciamento tra interessi pubblici e diritti fondamentali

Massime di principio

  • Nel sequestro probatorio la nozione di "cose pertinenti al reato" va intesa in senso ampio e teleologico: vi rientrano non solo i beni intrinsecamente strumentali al reato, ma anche quelli indirettamente collegati o necessari all'accertamento dei fatti.
  • Quando il sequestro probatorio riguarda un telefono cellulare o, più in generale, un dispositivo informatico, è sufficiente che il decreto individui il bene per tipologia e la finalità probatoria perseguita; non è necessario che siano già noti o analiticamente descritti tutti i contenuti da acquisire.
  • Il principio di proporzionalità nel sequestro di dati informatici non impone, in fase genetica, la predeterminazione rigida e inderogabile del termine di durata delle operazioni di estrazione e analisi, perché tali tempi possono essere non prevedibili nell'indagine iniziale.
  • L'eventuale eccessiva durata del vincolo reale su dati o dispositivi informatici non determina di per sé l'illegittimità originaria del decreto, potendo essere fatta valere con l'istanza di restituzione e con i rimedi impugnatori previsti dal codice di rito.
  • L'onere motivazionale del sequestro probatorio va modulato tenendo conto della fase iniziale delle indagini, della natura 'a sorpresa' dell'atto e delle difficoltà tecniche di accesso ed estrazione dei dati, evitando però acquisizioni indiscriminate o meramente esplorative.

Come è indicizzato

MaterieSequestro
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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