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Sentenza

Sentenza del 08/03/2024 n. 1730 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato la comunicazione di presa in carico relativa ad un avviso di accertamento, deducendo di non aver mai ricevuto l'avviso di accertamento (atto prodromico). Sosteneva dunque l'illegittimità dell'azione esecutiva avviata dal concessionario per mancanza di notifica dell'atto impositivo presupposto.

La decisione

La Corte ha confermato la sentenza di primo grado accogliendo il ricorso del contribuente. Ha ritenuto impugnabile la comunicazione di presa in carico quando essa è il primo atto di cui il contribuente abbia avuto conoscenza e produce un effetto lesivo (in quanto atto prodromico dell'esecuzione). Perciò, in assenza di prova della notifica dell'avviso di accertamento, è stata mantenuta l'annullamento/accoglimento della domanda del contribuente. L'appello principale proposto dall'Ader è stato respinto; anche l'appello incidentale del contribuente (che chiedeva l'annullamento dell'avviso presupposto) è stato respinto per carenza di specifiche allegazioni sul vizio dell'atto presupposto. Le spese sono compensate.

Norme richiamate

  • D.L. n. 16/2012, art. 8 comma 12

    art. 8, comma 12, D.L. n. 16/2012

    Introduzione dell'informativa di presa in carico da parte dell'agente della riscossione; la comunicazione, inviata con raccomandata semplice all'indirizzo di notifica dell'atto presupposto, può costituire il primo atto conoscibile e con efficacia lesiva impugnabile quando il contribuente non abbia ricevuto l'atto presupposto.

  • D.L. n. 78/2010, art. 29 comma 1

    art. 29, comma 1, D.L. n. 78/2010

    Norma richiamata nella modificazione relativa alla comunicazione di presa in carico operata dal D.L. 16/2012; conferma la disciplina della comunicazione da parte del concessionario.

  • D.Lgs. n. 112/1999, art. 39

    art. 39 del D.Lgs. n. 112/99

    Prevede che il concessionario debba chiamare in causa l'ente creditore nelle liti che non riguardano esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi; la chiamata è una facoltà sostanziale (litis denuntiatio) per informare l'ente e non sempre obbligatoria in caso di contestazioni sulla notifica.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 23

    art. 23 del D.Lgs. n. 546/92

    Disciplina la costituzione e le controdeduzioni; il concessionario può chiedere la chiamata in causa dell'ente impositore tramite le controdeduzioni e secondo i termini previsti (es. 60 giorni).

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 58

    Richiamato rispetto alla produzione documentale in sede di gravame; consente la valutazione di documenti prodotti in appello secondo i limiti della norma.

  • Codice di Procedura Civile, art. 269 e art. 106

    art. 269 c.p.c.; art. 106 c.p.c.

    Art. 269 c.p.c. richiamato per la chiamata di terzi in causa; art. 106 c.p.c. richiamato per la valutazione discrezionale del giudice circa l'autorizzazione alla chiamata in causa dell'ente creditore.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (tra cui Cass. n. 21254/2023, Cass. n. 16412/2007, Cass. n. 9250/2018 e altri precedenti citati)

    Cass., 19 luglio 2023, n. 21254; Cass. sez. trib. n. 16412/2007; Cass. sez. 5 ord. 3/4/2019 n. 9250; altri precedenti richiamati

    Orientamenti secondo cui l'elenco degli atti impugnabili può essere esteso a quegli atti provvedimentali che modificano unilateralmente situazioni giuridiche del contribuente e a quegli atti successivi che, essendo il primo conosciuto, consentono di far entrare in giudizio anche l'atto lesivo non precedentemente conosciuto; chiarimenti sulla facoltà/obbligo del concessionario di chiamare l'ente e sulla natura della chiamata (litis denuntiatio).

Massime di principio

  • La "comunicazione di presa in carico" inviata dal concessionario può essere impugnata quando rappresenta il primo atto effettivamente conosciuto dal contribuente e comporta un'effettiva lesione (è atto prodromico all'esecuzione): l'impugnazione è strumento idoneo a tutelare il contribuente anche se l'atto impositivo presupposto non era stato ricevuto.
  • Se il contribuente non ha prova di aver ricevuto l'atto impositivo presupposto (es. avviso di accertamento), il mancato esercizio della riscossione è illegittimo e l'onere probatorio circa la regolare notifica grava su chi sostiene la validità della stessa.
  • Il concessionario, se vuole sottrarsi alle conseguenze della lite quando siano contestati il merito dell'imposizione o atti presupposti, deve coinvolgere l'ente impositore secondo le norme (art. 39 D.Lgs.112/99 o art. 23 D.Lgs.546/92) nei termini e con le modalità previste; la mancata tempestiva chiamata può produrre conseguenze a suo carico.
  • L'impugnazione di un atto successivo (consequenziale) può essere funzionale a far conoscere e valutare anche l'atto presupposto non notificato, ma l'annullamento retroattivo di atti prodromici richiede che questi siano dedotti e specificamente contestati nella causa; non si può normalmente dichiarare l'invalidità di un atto presupposto che non è stato specificamente allegato o impugnato.
  • La richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa dell'ente impositore rientra nella discrezionalità del giudice e la sua mancata autorizzazione è sindacabile limitatamente (non sempre annullabile in sede d'appello se il giudice di primo grado ha valutato correttamente).
  • In sede processuale, la produzione di documenti in appello è valutata secondo le regole di ammissibilità (richiamo all'art. 58 D.Lgs. 546/92): nuovi documenti possono essere considerati se compatibili con la normativa processuale e con i termini di impugnazione.

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