Cassazione Penale, Ordinanza n. 36480/2025 del 10/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello deducendo, con due motivi, da un lato la violazione di legge per non avere il giudice di merito rilevato l'asserita maturazione della prescrizione prima della decisione di secondo grado; dall'altro lato contesta la conferma della recidiva ritenuta in sentenza, sostenendo implicitamente che non ne ricorressero i presupposti o che la motivazione fosse erronea. Il provvedimento di legittimità non descrive nel dettaglio i fatti di merito, ma indica che la recidiva era stata applicata in ragione di precedenti specificamente connessi al traffico di stupefacenti e della loro prossimità temporale.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Ritiene manifestamente infondato il primo motivo perché il calcolo della prescrizione non considerava correttamente gli effetti della recidiva reiterata, che va computata una prima volta per determinare la pena edittale massima e il termine ordinario di prescrizione ex art. 157 c.p. e una seconda volta per il termine massimo ex art. 161 c.p. Dichiara inoltre aspecifico il secondo motivo, poiché non si confronta in modo articolato con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva valorizzato la natura dei precedenti, la loro connessione con il traffico di stupefacenti e la vicinanza temporale tra i fatti. Conseguentemente condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Ai fini del calcolo della prescrizione, la recidiva reiterata incide una prima volta sulla determinazione della pena edittale massima e quindi del termine ordinario di prescrizione.
La recidiva reiterata incide una seconda volta sulla determinazione del termine massimo di prescrizione.
La recidiva può essere applicata solo previa verifica in concreto della reiterazione dell'illecito come sintomo effettivo di riprovevolezza e pericolosità, tenendo conto di natura dei reati, distanza temporale e omogeneità dei fatti.
Massime di principio
- In tema di prescrizione, la recidiva reiterata opera come circostanza ad effetto speciale e deve essere considerata sia nella determinazione della pena edittale massima e del termine ordinario di prescrizione, sia nel computo del termine massimo di prescrizione.
- La censura sulla prescrizione è manifestamente infondata se il ricorrente omette di calcolare correttamente l'incidenza della recidiva ai sensi degli artt. 157 e 161 c.p.
- La doglianza contro il riconoscimento della recidiva è inammissibile per aspecificità quando non si confronta in modo puntuale con la motivazione del giudice di merito e non indica concreti profili di erroneità della valutazione effettuata.
- La recidiva richiede una valutazione in concreto della riprovevolezza e della pericolosità dell'agente, da compiersi sulla base di criteri individualizzanti quali natura e omogeneità dei precedenti, distanza temporale e livello di offensività dei fatti.
Come è indicizzato
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