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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15531/2024 del 04/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso da un giudice di pace in favore di un creditore per il pagamento di un compenso. In una prima fase il creditore aveva notificato solo il ricorso monitorio, senza il decreto; il destinatario aveva promosso un giudizio chiedendo in via preliminare la nullità della notificazione e, poi, la non debenza del compenso e la condanna del creditore. Quel giudizio si era concluso con la declaratoria di nullità della notificazione, senza esame del merito, ed era poi stato impugnato davanti al Tribunale. Successivamente il creditore aveva notificato sia il ricorso sia il decreto ingiuntivo, e il debitore aveva proposto una vera opposizione a decreto ingiuntivo, contestando il credito e proponendo domanda riconvenzionale. Il creditore aveva eccepito la litispendenza tra il giudizio di opposizione e quello pendente in appello. Il ricorrente ha quindi chiesto alla Cassazione di annullare la declaratoria di litispendenza, sostenendo che mancasse l’identità di causa richiesta dall’art. 39 c.p.c., perché il primo giudizio riguardava solo l’inefficacia/nullità della notifica del ricorso monitorio, mentre il secondo era un’opposizione al decreto ingiuntivo validamente notificato.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che non vi fosse litispendenza perché i due giudizi non avevano il medesimo oggetto: il primo riguardava l’azione volta a far dichiarare inefficace o nulla la notifica del solo ricorso monitorio, con domanda riconvenzionale poi non riproposta in appello; il secondo era invece una vera opposizione a decreto ingiuntivo, proposta dopo la notificazione anche del decreto e diretta a contestare il credito azionato in via monitoria. Poiché l’art. 39 c.p.c. presuppone la pendenza della stessa causa davanti a giudici diversi, la declaratoria di litispendenza è stata annullata. La Corte ha rimesso le parti davanti al Giudice di pace di Taranto, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 39 c.p.c.

    La litispendenza richiede la proposizione davanti a giudici diversi della medesima causa; se i due giudizi hanno oggetto diverso, la litispendenza non può essere dichiarata.

  • art. 47 c.p.c.

    Richiamato per il regolamento di competenza e per il deposito di memorie in prossimità dell’adunanza.

  • art. 644 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla notificazione tempestiva del decreto ingiuntivo.

Massime di principio

  • La litispendenza presuppone identità oggettiva e processuale tra i due giudizi: non basta una generica connessione, ma occorre che si tratti della stessa causa davanti a giudici diversi.
  • Un giudizio volto a contestare l’inefficacia o nullità della notificazione del solo ricorso monitorio non coincide con l’opposizione a decreto ingiuntivo, se il decreto non era ancora stato notificato al destinatario.
  • Ai fini della verifica della litispendenza rileva la situazione processuale esistente al momento della decisione, anche se sopravvenuta rispetto all’introduzione dei giudizi.
  • Quando un primo giudizio definisce solo la questione della validità della notificazione e non il merito del credito, esso non consuma l’azione di opposizione al decreto ingiuntivo validamente notificato in seguito.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaOpposizioni esecutiveDecreto ingiuntivo
RamiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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