Cassazione Penale, Sentenza n. 40765/2024 del 06/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del G.I.P. (giudice dell'esecuzione) che, nel rideterminare la pena complessiva per reati riconosciuti in continuazione e tutti giudicati con rito abbreviato, ha applicato il criterio moderatore dell'art. 78 c.p. prima di operare la riduzione di pena prevista dal rito abbreviato (art. 442, comma 2 c.p.p.). Il Procuratore deduceva errore di diritto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., sostenendo che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto decurtare la pena per il rito speciale prima di considerare il limite dell'art. 78 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha affermato il principio consolidato secondo cui, in sede di esecuzione e quando tutte le sentenze irrevocabili provengono dal giudizio abbreviato, la riduzione di pena conseguente alla scelta del rito abbreviato (art. 442, comma 2 c.p.p.) deve essere applicata prima del criterio moderatore del cumulo materiale previsto dall'art. 78 c.p. (limite di 30 anni), per evitare una duplicazione irragionevole del beneficio. La sentenza ha richiamato anche l'art. 187 disp. att. c.p.p. e la giurisprudenza di legittimità. Conseguentemente è stata annullata l'ordinanza impugnata e rinviato il procedimento per nuovo esame al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in diversa persona fisica.
Norme richiamate
Disciplina la continuità tra più reati e la relativa disciplina in sede esecutiva; la Corte ha applicato detta norma nel contesto della rideterminazione della pena complessiva.
Criterio moderatore del cumulo materiale che stabilisce il limite massimo della pena (30 anni). La Corte ha precisato che in sede di esecuzione tale limite deve essere applicato dopo l'operatività della riduzione per rito abbreviato quando tutte le sentenze derivano dal giudizio abbreviato.
art. 442, comma 2, cod. proc. pen.
Prevede la riduzione di pena per il rito abbreviato. La Corte ha disposto che tale riduzione trova attuazione, in sede di esecuzione per sentenze irrevocabili tutte pronunciate in abbreviato, prima dell'applicazione dell'art. 78 c.p., al fine di evitare duplicazioni del beneficio.
art. 187 disp. att. cod. proc. pen.
per l'applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato da parte del giudice dell'esecuzione si considera violazione più grave quella per la quale è stata inflitta la pena più grave, anche quando per taluni reati si è proceduto con giudizio abbreviato
Sostiene l'idea che in sede esecutiva si debba tenere conto in modo particolare delle sentenze irrevocabili, e supporta l'applicazione anticipata della riduzione prevista dall'art. 442 c.p.p. rispetto al criterio moderatore dell'art. 78 c.p.
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; nel caso è stata richiamata quale fondamento formale del vizio dedotto dal Procuratore (errore di diritto nella determinazione della pena).
Corte Cost. sent. n. 183 del 2013
Citata per giustificare il rinvio del procedimento a giudice diverso (principio di terzietà del giudice in sede di rimessione).
Massime di principio
- Quando tutte le sentenze irrevocabili sono state pronunciate con rito abbreviato, in sede di esecuzione la riduzione di pena derivante dall'art. 442, comma 2 c.p.p. deve essere applicata prima del criterio moderatore dell'art. 78 c.p.; applicarla in ordine contrario costituisce errore di diritto.
- La ragione dell'ordine applicativo è evitare una duplicazione del beneficio concessa dal rito abbreviato e tiene conto della natura particolare della funzione del giudice dell'esecuzione rispetto alla fase di cognizione.
- Se nel cumulo sono presenti sentenze non pronunciate con rito abbreviato, occorre verificare caso per caso: la regola della Corte si applica nel caso specifico in cui tutte le sentenze irrevocabili derivano dall'abbreviato; in situazioni miste la determinazione può richiedere calcoli e valutazioni distinti.
- Il giudice dell'esecuzione deve motivare esplicitamente l'ordine di applicazione delle riduzioni e dei limiti (art. 78 c.p.), indicando come sia stata calcolata la pena complessiva e come siano state applicate le riduzioni decorrenti dai riti speciali.
- In presenza di decisioni analoghe del giudice dell'esecuzione è possibile proporre ricorso per cassazione per vizio di diritto quando l'ordine applicativo delle riduzioni comporti una duplicazione del beneficio; il ricorso deve indicare l'errore nell'applicazione delle norme come previsto dall'art. 606 c.p.p.
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