Cassazione Civile, Ordinanza n. 01969/2024 del 18/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento IMU relativo all'anno 2015. Il contribuente aveva impugnato l'atto impositivo, ma il ricorso era stato inizialmente rigettato dalla commissione tributaria provinciale. In appello, la commissione tributaria regionale ha invece accolto le doglianze del contribuente. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello. Prima della decisione nel merito, tuttavia, il Comune ha depositato memoria attestando la conclusione di un accordo transattivo tra le parti sull'atto impositivo e sul giudizio, chiedendo la declaratoria di cessata materia del contendere con compensazione delle spese. Il controricorrente ha resistito; la società concessionaria della riscossione è rimasta intimata.
La decisione
La Corte non esamina i motivi di ricorso nel merito perché prende atto che, dopo la proposizione del ricorso, è intervenuta una definizione transattiva della lite. Ne consegue la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e, quindi, una causa di inammissibilità sopravvenuta del ricorso. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Esclude inoltre il raddoppio del contributo unificato, ritenendo che la previsione abbia natura eccezionale e non sia estensibile all'ipotesi di inammissibilità sopravvenuta.
Norme richiamate
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
La Corte afferma che l'ulteriore contributo unificato non si applica quando il ricorso diviene inammissibile per una causa sopravvenuta, essendo una misura eccezionale e di natura lato sensu sanzionatoria non suscettibile di applicazione estensiva.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Norma richiamata quale fonte introduttiva dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Quando, dopo la proposizione del ricorso per cassazione, interviene un accordo transattivo che definisce la lite e viene meno l'interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La cessazione della materia del contendere o la definizione transattiva del giudizio può giustificare la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
- Il raddoppio del contributo unificato previsto per l'impugnazione rigettata o dichiarata inammissibile non si applica automaticamente alle ipotesi di inammissibilità sopravvenuta, trattandosi di previsione eccezionale non estensibile oltre i casi espressamente contemplati.
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