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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30647/2023 del 03/11/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasceva dal recupero, operato dall'ente previdenziale tramite trattenuta diretta sulla busta paga di un proprio dipendente ex INPDAP, dei compensi che questi aveva percepito per perizie estimative svolte in favore di soggetti richiedenti mutui ipotecari. Il lavoratore aveva agito per sentir dichiarare l'illegittimità di tale azione di recupero; la Corte d'appello, accogliendo l'appello dell'INPS, aveva invece rigettato la domanda. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, ma il testo non ne riporta il contenuto specifico. In pendenza del giudizio di legittimità, entrambe le parti hanno depositato istanza congiunta di cessazione della materia del contendere, allegando un accordo di conciliazione che disciplinava anche le spese di lite e prevedeva la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha preso atto dell'accordo conciliativo intervenuto tra le parti e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che l'accordo aveva sostituito la disciplina previgente e le statuizioni di merito contenute nella sentenza impugnata, facendo venire meno l'interesse alla decisione. Ha inoltre compensato le spese del giudizio di legittimità e ha escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, poiché la definizione è avvenuta per cessazione della materia del contendere e non per rigetto o inammissibilità/improcedibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    il raddoppio del contributo unificato non opera quando il giudizio di cassazione si conclude con la cessazione della materia del contendere, perché tale esito non equivale a rigetto nel merito né a inammissibilità o improcedibilità del ricorso

  • Cass. S.U. n. 8980/2018

    l'accordo intervenuto tra le parti, che regola anche il rapporto sostanziale, sostituisce la disciplina previgente e rende inutile la prosecuzione del giudizio, determinando il venir meno del bisogno di tutela giurisdizionale

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di cassazione, le parti definiscono la lite con un accordo conciliativo che disciplina anche il rapporto sostanziale e le spese, viene meno l'interesse ad ottenere una decisione di merito e la Corte deve dichiarare la cessazione della materia del contendere.
  • La cessazione della materia del contendere comporta la caducazione delle pronunce rese nei gradi precedenti, poiché l'accordo negoziale sopravvenuto sostituisce la disciplina originaria della controversia.
  • Il meccanismo del raddoppio del contributo unificato si applica solo se il ricorso per cassazione è respinto nel merito o dichiarato inammissibile/improcedibile; non si applica quando il processo si estingue per cessazione della materia del contendere.
  • Se l'accordo conciliativo tra le parti regola espressamente anche le spese del giudizio di legittimità, la Corte può prendere atto della compensazione delle spese secondo quanto convenuto dalle parti.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRContributi previdenzialiImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroPrevidenzaProcesso civile
IstitutiGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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