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Sentenza

Sentenza del 18/11/2019 n. 2133 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'avviso di liquidazione relativo alla maggiore imposta di registro conseguente al parziale accoglimento di un precedente avviso di accertamento riguardante la vendita di un immobile. Ha sostenuto che, nelle more tra la discussione e il deposito della sentenza di primo grado, la società era stata cancellata dal registro delle imprese sammarinese con decreto del Tribunale di San Marino del 17 luglio 2014. Pertanto, secondo il ricorrente, la società doveva considerarsi estinta e l'Amministrazione non avrebbe potuto notificare un atto fiscale nei suoi confronti. L'Agenzia delle Entrate ha contestato la validità e l'efficacia in Italia del decreto sammarinese, la mancata apostille, la presunta prosecuzione dell'attività societaria dopo la cancellazione e l'applicabilità dell'art. 28, comma 4, del D.Lgs. 175/2014, che prevede una fictio di sopravvivenza quinquennale delle società cancellate ai fini fiscali.

La decisione

La Commissione Tributaria ha respinto integralmente l'appello principale dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato l'annullamento dell'avviso di liquidazione. Ha ritenuto provata la cancellazione della società dal registro sammarinese e riconosciuta in Italia in base all'art. 5 della Convenzione di amicizia e buon vicinato tra Italia e San Marino del 31 marzo 1939, poiché risultavano soddisfatte le condizioni per il riconoscimento delle decisioni giudiziarie straniere. L'avviso è stato quindi considerato notificato a una società ormai estinta. La Commissione ha inoltre escluso l'applicazione retroattiva dell'art. 28, comma 4, del D.Lgs. 175/2014, ritenendo che la disposizione operi solo per le società cancellate dopo la sua entrata in vigore. Le attività compiute successivamente alla cancellazione sono state considerate mere attività difensive, non indicative della prosecuzione dell'impresa. È stato respinto anche l'appello incidentale sulle spese e le spese del grado sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Art. 5 della Convenzione di amicizia e buon vicinato tra Italia e Repubblica di San Marino del 31 marzo 1939, resa esecutiva con legge 6 giugno 1939 n. 1320

    Le decisioni in materia civile, commerciale e amministrativa, pronunciate da autorità giurisdizionali di uno dei due Stati, hanno l'autorità della cosa giudicata nel territorio dell'altro, quando concorrono le condizioni previste dalla Convenzione.

    Il decreto del Tribunale di San Marino relativo alla cancellazione della società è stato riconosciuto efficace anche in Italia, poiché risultavano rispettate le condizioni di competenza, notificazione, definitività, assenza di contrasto con altre decisioni e compatibilità con l'ordine pubblico.

  • Art. 2495 del codice civile

    L'estinzione della società conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese.

    La cancellazione dal registro determina l'estinzione della società, salvo gli effetti fiscali speciali introdotti successivamente dal legislatore e applicabili nei limiti temporali previsti.

  • Art. 28, comma 4, del D.Lgs. 21 novembre 2014 n. 175

    Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese.

    La norma introduce una sopravvivenza fiscale quinquennale della società cancellata, ma non ha natura interpretativa né efficacia retroattiva. Secondo la decisione, si applica alle società la cui liquidazione e cancellazione siano successive alla sua entrata in vigore.

  • Art. 33 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

    Norme relative alla legalizzazione e all'autenticazione di documenti formati all'estero.

    L'obiezione dell'Ufficio sulla mancanza dell'apostille non è stata ritenuta decisiva, poiché l'efficacia del decreto sammarinese è stata riconosciuta direttamente sulla base della Convenzione bilaterale applicabile.

  • Cassazione civile, Sezione tributaria, 2 aprile 2015 n. 6743

    La disposizione dell'art. 28, comma 4, del D.Lgs. 175/2014 non può che operare con riguardo alle società la cui liquidazione sia successiva alla sua entrata in vigore.

    La giurisprudenza di legittimità ha escluso che la norma abbia valore di interpretazione autentica e ne ha negato l'applicazione retroattiva.

Massime di principio

  • La cancellazione di una società da un registro straniero può produrre effetti anche in Italia quando esista una convenzione internazionale applicabile e siano rispettate le condizioni per il riconoscimento della decisione straniera.
  • Un atto tributario notificato a una società già validamente estinta può essere annullabile per carenza del soggetto passivo, salvo che trovi applicazione una specifica norma che ne mantenga temporaneamente la capacità fiscale.
  • Le norme che prevedono una sopravvivenza fiscale della società cancellata non si applicano automaticamente a cancellazioni anteriori alla loro entrata in vigore, se non hanno natura espressamente retroattiva o interpretativa.
  • La presentazione di ricorsi, memorie o altre attività strettamente difensive dopo la cancellazione non dimostra necessariamente la prosecuzione dell'attività societaria.
  • Quando l'orientamento giurisprudenziale sulla validità di un atto è incerto e si consolida solo dopo la sua notificazione, il giudice può compensare le spese anche se una parte risulta sostanzialmente vittoriosa.

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