Cassazione Penale, Sentenza n. 18345/2024 del 09/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Turnacco chiedeva il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 c.p.p., anche con riferimento a reati commessi nel 2003-2004 (un ulteriore omicidio, altre estorsioni e violazioni sulla normativa delle armi), dopo che la continuazione era già stata riconosciuta per reati commessi tra il 1995 e il 2001 (associazione mafiosa, estorsioni, omicidio). Sosteneva che le estorsioni successive fossero parte del medesimo "disegno criminoso" associativo e quindi rientranti nel beneficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse correttamente valutato che le condotte del 2003-2004 erano separate da intervalli temporali consistenti, differenziate per modalità esecutive e per identità delle vittime e non erano programmati, almeno nelle linee essenziali, al momento dell'ingresso di Turnacco nell'associazione. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la continuazione tra associazione e reati-fine può essere riconosciuta solo se i reati-fine erano programmati già al momento in cui il soggetto aderiva all'associazione; altrimenti si evitano automatismi. Il ricorrente è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Disciplina la continuazione tra reati; la Corte interpreta il rimando alla necessità di accertare che i reati-fine fossero programmati, almeno nelle linee essenziali, al momento dell'ingresso nell'associazione per riconoscere la continuazione.
Cass. Sez. 1, n. 1534 del 09/11/2017 (Giglia)
Giurisprudenza richiamata a sostegno del principio che la continuazione tra associazione e reati-fine richiede programmazione preliminare dei reati-fine al momento dell'adesione.
Cass. Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013 (Amato)
Precedente giurisprudenziale che conferma la necessità di verificare l'ideazione comune e la programmata funzionalità dei reati-fine rispetto all'associazione.
Cass. Sez. 1, n. 40318 del 04/07/2013 (Corigliano)
Ulteriore pronuncia che ribadisce che non basta l'appartenenza dei reati al programma associativo: occorre che fossero già delineati al momento dell'ingresso nel sodalizio.
Massime di principio
- La continuazione tra associazione per delinquere e reati-fine si riconosce solo se i reati-fine erano pianificati, almeno nelle linee essenziali, al momento dell'ingresso del soggetto nell'associazione; la generica appartenenza al programma associativo non è sufficiente.
- Per ottenere il riconoscimento della continuazione è utile provare continuità temporale ravvicinata, identità o analogia nella modalità esecutiva, identità delle vittime o stretta strumentalità delle condotte alla finalità dell'associazione.
- Intervalli temporali consistenti, modalità esecutive diverse e vittime differenti sono elementi che ostacolano il riconoscimento della continuazione.
- In sede di cassazione le censure di carattere prettamente fattuale (contestazione della valutazione probatoria del giudice a quo) incontrano difficoltà: è necessario dimostrare violazioni di diritto o nette contraddizioni nella motivazione.
- Per i difensori: documentare e argomentare in primo grado e appello l'elemento ideativo e programmatorio delle condotte al momento dell'adesione all'associazione è cruciale per ottenere benefici di natura esecutiva come la continuazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 9 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 18180/2024 del 09/05/2024
- Sentenza penale · 9 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 18181/2024 del 09/05/2024
- Sentenza penale · 9 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 18182/2024 del 09/05/2024
- Sentenza penale · 9 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 18183/2024 del 09/05/2024
- Sentenza penale · 9 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 18184/2024 del 09/05/2024
- Sentenza penale · 9 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 18186/2024 del 09/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →