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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 10539/2024 del 18/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La società contribuente chiedeva il rimborso della maggiore imposta di registro versata per i contratti di locazione di immobili strumentali anni 2012-2015. La CTP di Milano aveva in parte accolto il ricorso; la CTR Lombardia ha rifiutato l'appello dell'Agenzia confermando la decisione di primo grado. L'Agenzia ha impugnato in Cassazione deducendo: (i) nullità della motivazione della sentenza di appello per motivazione apparente/omissiva (art. 360 c.p.c., n.4 ecc.); (ii) errata qualificazione dell'imposta come 'imposta sul giro d'affari' in contrasto con l'art. 401 della Direttiva 2006/112/CE, sostenendo invece che non sussiste conflitto con la disciplina comunitaria alla luce della giurisprudenza comunitaria. Nel corso del giudizio la Corte di Giustizia UE (causa C-549/16, ordinanza 12/10/2017) ha stabilito che l'imposta di registro proporzionale sulle locazioni di immobili strumentali, per la sua settorialità, non è un'imposta sul giro d'affari e non ostacola il funzionamento dell'IVA.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo (motivazione per relationem ammissibile se accompagnata da autonomo esame critico) e ha accolto il secondo motivo in ragione dell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia (C-549/16). Ha cassato la sentenza della CTR nei limiti del motivo accolto e, decidendo nel merito, ha rigettato l'originario ricorso della contribuente (quindi nulla la richiesta di rimborso). Le spese processuali sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 360 codice di procedura civile, comma primo, n. 4

    Invocato per denunciare motivazione apparente/omissiva; la Corte ha ricordato che il ricorso per motivazione è fondato solo se la motivazione è realmente carente o contraddittoria; è invece ammissibile il rinvio per relationem se accompagnato da un autonomo esame critico del giudice d'appello

  • art. 360 codice di procedura civile, comma primo, n. 3

    Richiamato in relazione alla doglianza di erronea applicazione del diritto (diritto comunitario): la Corte ha ritenuto fondata la censura alla luce della successiva pronuncia della Corte di Giustizia

  • art. 36, comma 2, n. 4, e art. 61, d.lgs. n. 546/1992

    Norme procedurali sulla impugnazione dinanzi alla Corte di Cassazione; usate per inquadrare i mezzi di impugnazione proposti dall'Agenzia

  • art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ.

    Richiamato tra le disposizioni processuali rilevanti per la motivazione e l'impugnazione

  • art. 118 disp. att. cod. proc. civ.

    Richiamato tra le disposizioni procedurali attinenti all'impugnazione in Cassazione

  • art. 111, comma VI, Cost.

    Richiamato come principio di ragionevole motivazione e tutela giurisdizionale; posto a riferimento della valutazione sulla motivazione del giudice d'appello

  • art. 40, comma 1-bis (normativa nazionale in materia d'imposta di registro sulle locazioni)

    La CTR aveva ritenuto che la norma nazionale creasse una imposta sul giro d'affari in conflitto con la Direttiva; la Corte di Cassazione, alla luce della giurisprudenza comunitaria, ha ritenuto che la disciplina nazionale configura un'imposta settoriale e non una imposta sul giro d'affari

  • Direttiva 2006/112/CE, art. 401

    Articolo invocato dalla CTR per sostenere l'incompatibilità tra imposta nazionale e regime IVA; la Corte di Giustizia ha interpretato l'art. 401 nel senso che non impedisce l'esistenza di una imposta di registro proporzionale su locazioni di beni strumentali

  • Corte di Giustizia UE, causa C-549/16 (ordinanza 12/10/2017)

    L'articolo 401 della direttiva 2006/112/CE dev’essere interpretato nel senso che esso non osta ad un’imposta di registro proporzionale che colpisce i contratti di locazione di beni strumentali, anche quando detti contratti siano parimenti soggetti all’imposta sul valore aggiunto.

    Decisiva per la soluzione: la CGUE ha stabilito che l'imposta di registro proporzionale sulle locazioni di immobili strumentali è settoriale e non confligge con il regime IVA, escludendo la qualificazione come imposta sul giro d'affari

Massime di principio

  • Un'imposta di registro proporzionale applicata specificamente alle locazioni di immobili strumentali può essere qualificata come imposta settoriale e non come imposta sul giro d'affari; quindi non necessariamente confligge con l'IVA alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia (es. C-549/16).
  • Le corti nazionali possono rinviare per relationem alle motivazioni del giudice di primo grado, ma devono dimostrare un autonomo esame critico delle argomentazioni d'appello: la mera adesione acritica è censurabile.
  • Quando la Corte di Giustizia si è pronunziata su questione pregiudiziale, i giudici nazionali devono uniformarsi alla sua interpretazione: se la CGUE ha escluso il conflitto con la direttiva, le richieste di rimborso basate su tale presunto conflitto sono destinate a essere rigettate.
  • In casi analoghi occorre valutare concretamente la natura dell'imposta (settoriale vs. imposta sul giro d'affari), la sua incidenza rispetto all'IVA e la possibile duplicazione: la mera coesistenza di IVA e imposta di registro non implica per sé illegittimità comunitaria.
  • Sul piano processuale, il contribuente che deduce nullità della motivazione deve dimostrare che il giudice d'appello non ha svolto alcuna valutazione autonoma delle ragioni d'impugnazione; altrimenti la censura è destinata a fallire.

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