Cassazione Penale, Sentenza n. 1556/2024 del 12/01/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma che aveva rigettato l'istanza di esecuzione della pena al domicilio ai sensi del d.l. n. 137/2020. Il ricorrente, tramite difensore, chiedeva l'annullamento del provvedimento e la concessione dell'esecuzione della pena presso il domicilio.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse in quanto, dopo la proposizione del gravame, il Tribunale di sorveglianza ha comunque concesso la misura richiesta (come risultante dalla certificazione dell'anagrafe penitenziaria e dalla posizione giuridica). Pertanto l'esame nel merito è precluso e il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. Non è stata disposta condanna alle spese o alla sanzione pecuniaria a carico del ricorrente, non essendovi nemmeno una soccombenza virtuale.
Norme richiamate
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
Richiama la nozione di interesse ad impugnare come requisito soggettivo; la Corte ricorda che l'interesse deve essere concreto, attuale e sussistere anche al momento della decisione.
art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Norma richiamata come base procedurale per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Norma oggetto della istanza (esecuzione della pena al domicilio) in base alla quale era stata richiesta la misura concessa dal Tribunale di sorveglianza.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U., n. 6624/2011, Marinaj e altre pronunce citate)
Sez. U. n. 6624 del 27/10/2011 (Marinaj) e Sez. U. n. 10272 del 27/09/1995 (Serafino) tra le altre
La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui l'interesse ad impugnare si valuta in prospettiva utilitaristica (rimuovere uno svantaggio o ottenere un vantaggio) e deve essere attuale al momento della decisione; si disciplina anche la categoria della "carenza d'interesse sopraggiunta" quando, per mutata situazione di fatto o diritto, l'impugnazione ha perduto il suo scopo.
Massime di principio
- L'interesse ad impugnare deve esistere non solo al momento della proposizione del ricorso ma anche al momento della decisione: se il rimedio chiesto si realizza prima della pronuncia impugnativa, il ricorso diventa inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenuta concessione del provvedimento richiesto (accoglimento della domanda nel merito) assorbe la finalità del gravame e legittima la declaratoria di inammissibilità; in tali casi normalmente non si applicano spese o sanzioni al ricorrente se non vi è una soccombenza virtuale.
- Prima di proporre un ricorso è utile verificare e documentare la posizione giuridica aggiornata (es. certificazione dell'anagrafe penitenziaria) per evitare procedure inutili e la declaratoria di improcedibilità/inammissibilità.
- Se permangono profili ulteriori non risolti dalla successiva concessione (es. conseguenze amministrative, penali secondarie o questioni di principio), l'interesse può perdurare e l'impugnazione può avere ancora rilevanza; pertanto valutare caso per caso la sussistenza di interessi residui.
- Quando il ricorso diventa inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse, la parte che ha ottenuto successivamente quanto richiesto è, sul piano sostanziale, la parte "vincente" nonostante l'inammissibilità procedurale del gravame.
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