Cassazione Penale, Sentenza n. 1274/2024 del 11/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Bologna (26/05/2023) che aveva rigettato l'appello del P.M. avverso l'ordinanza del G.I.P. (28/03/2023) che aveva negato l'applicazione di misure cautelari personali nei confronti dei quattro indagati, notai, imputati per concorso in circonvenzione di incapaci e falso in atto pubblico; il Procuratore contestava un vizio di motivazione per omessa valutazione di elementi (relazione peritale sulle persone offese Trogli Elena e Colombini Massimo, video relativo a Vascelli Claudio, interrogatorio dell'indagato Campanari Fabrizio) dai quali sarebbe risultata in modo chiaro ed evidente l'incapacità ictu oculi delle persone offese e quindi la sussistenza dei presupposti per la misura
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondato il motivo, condividendo la valutazione del Tribunale del riesame: il profilo del dolo eventuale va riferito al fatto della circonvenzione nel suo complesso e non al solo atto formale della nomina; il Tribunale del riesame aveva correttamente valorizzato l'assenza di contatti tra i notai e chi presentava le persone incapaci e il fatto che siano stati utilizzati quattro notai, elementi che depongono per la volontà dei circonventori di celare le finalità e per l'inesistenza di un accordo provato tra notai e circonventori. Ne consegue che la percepibilità immediata dello stato di deficienza delle persone offese, invocata dal ricorrente, non era decisiva a fondare la misura cautelare. P.Q.M.: rigetta.
Norme richiamate
concorso in circonvenzione di incapaci (art. 643 c.p.)
La Corte ha inteso che il dolo rilevante deve essere riferito al progetto criminoso di circonvenzione nel suo complesso (la condotta volta ad approfittare della incapacità), non al mero atto formale della nomina/rogito; pertanto per la misura cautelare è necessaria una valutazione complessiva e non solo la percezione immediata dello stato di deficienza
falso in atto pubblico
Il riferimento al falso in atto pubblico è presente nella qualifica del fatto contestato; la decisione evidenzia che, anche rispetto a tale profilo, la sussistenza di gravi indizi richiede elementi che dimostrino l'accordo e la consapevolezza dei pubblici ufficiali coinvolti, non solo circostanze formali
Massime di principio
- Per disporre misure cautelari in ipotesi di circonvenzione di incapaci è necessaria una valutazione complessiva e stringente del quadro indiziario; la sola percepibilità immediata della deficienza non basta se non è accompagnata da altri elementi che provino l'accordo e la consapevolezza degli agenti
- Il dolo eventuale rilevante va riferito al progetto criminoso (la circonvenzione) e non al singolo atto formale: l'accertamento dello stato psicofisico della vittima e dell'intenzionalità degli indagati deve essere unitario e motivato
- L'assenza di contatti diretti tra i notai e chi presentava le persone incapaci, e l'uso di molteplici notai, possono essere valutati come indizi che i circonventori hanno cercato di occultare le finalità, indebolendo l'ipotesi di un accordo col pubblico ufficiale
- Il giudizio sulla gravità indiziaria per misure cautelari richiede elementi concreti, specifici e non valutazioni meramente assertive: la Procura deve proporre elementi di prova collegati e circostanziati per superare la resistenza del giudice alla misura
- In situazioni analoghe difetta la misura se il quadro indiziario non dimostra in modo coerente e non contraddittorio la consapevolezza e la partecipazione dei notai all'eventuale piano criminoso
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