Cassazione Penale, Sentenza n. 12214/2023 del 23/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso il decreto che aveva dichiarato inaudita altera parte l'inammissibilità dei ricorsi ex art. 318 c.p.p. proposti da Daniela e Concetta Frontino contro il sequestro conservativo disposto dal Tribunale con sentenza n. 2293/2022 riguardante la somma di €1.500.000. Si deduceva che il riesame del sequestro conservativo può essere proposto anche prima della esecuzione (richiamando l'art. 318 comma 2 c.p.p. e una pronuncia della Corte n. 35183/2011) e si contestava inoltre la mancata possibilità di controdedurre e l'assenza del contraddittorio (richiamando artt. 127 e 324 c.p.p.).
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che, conformemente all'orientamento maggioritario, anche per il sequestro conservativo è necessario un interesse concreto e attuale a proporre il riesame, che si manifesta solo dopo l'esecuzione del sequestro; pertanto il riesame proposto prima dell'esecuzione è inammissibile. Ha inoltre ritenuto infondato il secondo motivo: la dichiarazione di inammissibilità può essere pronunciata de plano e inaudita altera parte, poiché l'inammissibilità impedisce l'instaurazione del rapporto processuale. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
La Corte interpreta la norma valorizzando il principio dell'interesse concreto: nonostante il comma 2 preveda che il riesame non sospende l'esecuzione, il riesame è considerato inammissibile se proposto prima dell'esecuzione del sequestro per mancato interesse attuale.
Richiamato nella doglianza; la Corte applica i principi generali sulle misure cautelari e sulla legittimazione all'impugnazione derivanti dalla normativa sul sequestro.
Richiamato rispetto alle garanzie del contraddittorio; la Corte ritiene che la mera inammissibilità del ricorso consenta la decisione de plano senza instaurazione del rapporto processuale.
Citato nella doglianza del ricorrente in relazione ai diritti di difesa; la Corte però ritiene che tali profili non impediscano la pronuncia de plano sull'inammissibilità quando manca l'interesse processuale.
Richiamato dal ricorrente in tema di contraddittorio; la Corte conclude che l'assenza di tempestiva notifica e di controdeduzioni non ostacola la declaratoria di inammissibilità quando il vizio concerne l'insussistenza dell'interesse all'impugnazione.
Massime di principio
- Il riesame del sequestro conservativo è, di norma, inammissibile se proposto prima della sua esecuzione: occorre un interesse concreto e attuale (es. necessità di rimuovere il vincolo) per sostenere l'impugnazione.
- Non è necessario distinguere tra sequestro preventivo e conservativo ai fini dell'ammissibilità del riesame: valgono i principi generali delle impugnazioni e della esistenza di un interesse processuale concreto.
- La dichiarazione di inammissibilità può essere pronunciata de plano e inaudita altera parte quando l'inammissibilità rende impossibile l'instaurazione del rapporto processuale, purché non sussistano specifici profili che impongano la partecipazione delle parti.
- Chi propone riesame prima dell'esecuzione dovrebbe allegare prove della sussistenza di un interesse attuale (per esempio prova che il vincolo è stato comunque realizzato o che l'esecuzione è imminente) per evitare l'inammissibilità.
- Se si lamenta carenza di notifica o violazione del contraddittorio, è opportuno chiedere tempestivamente la procedura camerale partecipata o eccepire formalmente il vizio, poiché la mera contestazione non impedisce sempre la decisione de plano sull'inammissibilità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 23 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 12113/2023 del 23/03/2023
- Sentenza penale · 23 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 12117/2023 del 23/03/2023
- Sentenza penale · 23 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 12125/2023 del 23/03/2023
- Sentenza penale · 23 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 12126/2023 del 23/03/2023
- Sentenza penale · 23 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 12127/2023 del 23/03/2023
- Sentenza penale · 23 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 12128/2023 del 23/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →