Cassazione Penale, Sentenza n. 16740/2023 del 19/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria che, in sede di riesame, aveva annullato la contestazione cautelare relativa al capo G) (art. 512‑bis c.p.) ritenendo che il delitto fosse stato consumato nel 2013 e quindi prescritto, escludendo l'aggravante ex art. 416‑bis.1 c.p.; il P.M. ha censurato l'erronea applicazione dell'art. 157 in relazione all'art. 512‑bis e la contraddittorietà/mancanza di logica della motivazione, sostenendo che la fattispecie contestata comprendeva anche atti e flussi finanziari successivi al 2013 (nuove intestazioni fittizie, rapporti negoziali con Eurospin per altri supermercati) tali da protrarre la consumazione fino all'attualità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo sia fondato su premesse giuridiche errate, richiamando la consolidata giurisprudenza che qualifica il delitto di trasferimento fraudolento di valori (art. 512‑bis c.p.) come reato istantaneo con effetti permanenti: la consumazione si verifica nel momento della fittizia attribuzione della titolarità, e non per il perdurare degli effetti successivi. La Corte ha precisato però che la consumazione può slittare nel tempo solo se vi siano nuove fittizie intestazioni, creazione di nuove società fittizie o modifiche della compagine/vertici societari finalizzate allo stesso scopo elusivo; le ordinarie operazioni societarie successive non spostano il tempus commissi delicti.
Norme richiamate
Il reato è interpretato come ipotesi istantanea con effetti permanenti: si consuma al momento dell'attribuzione fittizia dei valori; il perdurare degli effetti non sposta la consumazione, salvo nuove fittizie intestazioni o modifiche societarie che ricreino una 'nuova apparenza'.
Aggravante contestata dal P.M.; la Corte ha osservato che l'aggravante va valutata rispetto alla ricostruzione dei fatti e alla persistenza dell'associazione/elementi associativi; nel caso concreto il Tribunale aveva escluso l'applicazione dell'aggravante sul capo G).
art. 157 cod. pen. (richiamato nel ricorso)
Nel contesto del ricorso il P.M. invocava il rilevo dell'art. 157 rispetto alla presunta protrazione del reato; la Corte ha ritenuto la premessa errata perché, alla luce della giurisprudenza, non è il perdurare degli effetti a determinare il tempus commissi delicti dell'art. 512‑bis.
art. 81 cpv. e art. 110 cod. pen. (richiamati nell'ordinanza impugnata)
Norme richiamate nella descrizione delle imputazioni e delle pluralità di reati; la decisione di merito ha separato le contestazioni disponendo l'annullamento limitato al capo G) sulla base della qualificazione del momento consumativo del reato.
Giurisprudenza consolidata (Sez. U, n. 8 del 28/02/2001, e successive pronunce citate)
Richiamata dalla Corte come principio consolidato: il delitto di trasferimento fraudolento di valori è reato istantaneo; la consumazione può slittare solo se vi siano ulteriori atti di fittizia intestazione o creazione di nuove societa' fittizie o cambi nella compagine/vertici animati dallo stesso scopo elusivo.
Massime di principio
- Il delitto di trasferimento fraudolento di valori (art. 512‑bis) è, di regola, un reato istantaneo: la consumazione si verifica al momento della fittizia attribuzione della titolarità.
- Il perdurare degli effetti (es. uso continuato della struttura societaria) non prolunga automaticamente la consumazione né impedisce la prescrizione, salvo che non intervengano nuove condotte di schermatura (nuove intestazioni fittizie, nuove società fittizie, cambi di compagine/vertice con lo stesso scopo elusivo).
- Per valutare la sussistenza della prescrizione o del momento consumativo occorre accertare se sono stati compiuti atti ulteriori volti a ricreare una nuova apparenza: operazioni commerciali ordinarie della società non sono generalmente rilevanti.
- In sede cautelare o di riesame, se il giudice ritiene che il fatto si sia consumato in un momento anteriore e non vi siano successive schermature, può disporre l'annullamento o la revoca della misura cautelare per quel capo.
- Nel costruire un ricorso avverso decisioni che qualificano il 'tempus commissi delicti', il prospetto probatorio deve dimostrare atti successivi di interposizione o di modifica societaria finalizzati all'elusione, altrimenti l'argomentazione basata sul perdurare degli effetti è debole.
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