Cassazione Penale, Sentenza n. 34190/2025 del 20/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la conferma, da parte della Corte d'appello, delle statuizioni ablative (confisca) relative ai beni della società CENCARN. ABAGNALE ha contestato la confisca ritenendola fondata su mere presunzioni e ha sostenuto che l'opificio era stato regolarmente acquistato dalla moglie (AMODIO), censurando inoltre la qualificazione come confisca diretta anziché confisca per equivalente. AMODIO ha dedotto violazione di legge: ha contestato la qualificazione di confisca diretta (mancanza del nesso di pertinenzialità), ha sostenuto l'illegittimità dell'ablazione in presenza di reato ormai prescritto (presunta violazione del principio di legalità), ha difeso la liceità delle acquisizioni e ha negato il dolo specifico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Per ABAGNALE ha rilevato preliminarmente il difetto di interesse in quanto la confisca riguardava esclusivamente i beni della CENCARN (profitto del reato) che non avevano accresciuto il patrimonio personale dell'ABAGNALE, per cui il ricorrente non poteva vantare un interesse concreto alla revoca della misura ablativa. Anche per AMODIO la maggior parte del ricorso è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse, salvo la posizione relativa ai beni che lei aveva acquistato: su questo punto la Corte ha ritenuto manifestamente infondate le censure. La Cassazione ha confermato la possibilità della confisca diretta anche se il reato è estinto per prescrizione, alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite, e ha condiviso la valutazione di merito della Corte territoriale secondo cui le operazioni di trasferimento erano fittizie (elementi indiziari: passaggi successivi, conciliazioni posteriori alle verifiche fiscali, incompatibilità del reddito della AMODIO con l'entità del corrispettivo, mancanza di effettivi pagamenti sui conti, ecc.). I ricorrenti sono stati inoltre condannati alle spese e al pagamento di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte: il profitto confiscabile non è solo l'ammontare del debito tributario ma le somme/beni oggetto della sottrazione attraverso vendite simulate o atti fraudolenti.
Norma richiamata per l'applicazione della confisca di specifici beni come prezzo o profitto del reato tributario, anche nell'ambito di delitti ormai estinti per prescrizione, se mantenuti immutati gli accertamenti di responsabilità.
art. 240, comma secondo, n. 1 c.p.
Prevede la possibilità del giudice di disporre misure ablative anche in caso di estinzione del reato per prescrizione, nei limiti indicati dalla giurisprudenza di legittimità.
Riguarda la confisca diretta del prezzo o del profitto del reato; richiamata insieme all'art. 240 per giustificare l'ablazione nonostante la prescrizione.
Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015 (Lucci)
Principio secondo cui, anche se il reato è dichiarato estinto per prescrizione, il giudice può disporre la confisca a condizione che sussista precedente pronuncia di condanna e che gli accertamenti sulla responsabilità e sulla qualificazione del bene come prezzo/profitto rimangano inalterati nei gradi successivi.
Sez. 3, n. 40534 del 06/05/2015 (Trust)
Affermato che, nei reati tributari di sottrazione fraudolenta, il profitto confiscabile è la somma/beni sottratti mediante atti fraudolenti o vendite simulate, non l'ammontare del debito tributario in senso stretto.
Massime di principio
- In materia di reati tributari la confisca diretta può riguardare i beni oggetto di atti fraudolenti (vendita simulata) e non va identificata automaticamente con l'ammontare del debito tributario.
- La confisca può essere disposta anche se il reato è estinto per prescrizione, purché vi sia stata una pronuncia di condanna e gli accertamenti sulla responsabilità e sul nesso tra beni e reato restino sostanzialmente invariati nei successivi gradi di giudizio (Sez. U. Lucci).
- Chi impugna una misura ablativa deve avere un interesse concreto e attuale: manca interesse a impugnare chi non dimostra che la misura incide effettivamente sul proprio patrimonio.
- Le censure generiche che non confrontano punto per punto le considerazioni motivazionali della sentenza di merito sono spesso dichiarate inammissibili; bisogna affrontare direttamente le risultanze probatorie valorizzate dal giudice.
- Elementi indiziari ripetuti e convergenti (incompatibilità dei redditi con i pagamenti, assenza di movimenti bancari coerenti, passaggi di proprietà successivi e artificiosi, conciliazioni posteriori a verifiche fiscali) possono legittimare la qualificazione dell'operazione come simulata e l'accertamento del dolo.
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