Sentenza n. 6215/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) n. 241/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Abruzzo che aveva respinto la domanda di accertamento del diritto alla maggiore compensazione per l'aumento eccezionale dei prezzi dei materiali da costruzione nel 2021
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa appellante aveva chiesto l'accertamento del diritto al pagamento di € 450.533,98, oltre accessori, a titolo di compensazione prevista dall'art. 1-septies del d.l. 73/2021 per le lavorazioni eseguite nel primo semestre 2021. La stazione appaltante aveva riconosciuto e pagato soltanto € 172.849,96. L'appellante contestava la sentenza del TAR sostenendo, con il primo motivo, che la compensazione straordinaria avesse natura indennitaria e forfettaria, operasse in forza di una presunzione legale dell'aumento dei costi e non richiedesse la prova dei maggiori oneri concretamente sostenuti. Secondo l'appellante, sarebbero stati sufficienti la tempestiva istanza, l'indicazione dei materiali e le quantità contabilizzate, con applicazione automatica dei parametri ministeriali. Con il secondo motivo deduceva che la stazione appaltante non disponesse di discrezionalità nella determinazione del quantum e avesse illegittimamente utilizzato, quale base di calcolo, il prezzo contrattuale depurato dal ribasso d'asta e ulteriormente ridotto per costi di lavorazione, spese generali e utile d'impresa, anziché il prezzo medio ministeriale. Deduceva violazione dell'art. 1-septies del d.l. 73/2021, della circolare MIMS n. 43362/2021, dei principi sull'onere della prova, del principio di legalità, nonché travisamento, carenza di motivazione ed erronea applicazione dei principi sulla discrezionalità tecnica.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto infondata la tesi secondo cui l'art. 1-septies del d.l. 73/2021 attribuirebbe automaticamente una somma predeterminata sulla base dei soli aumenti percentuali rilevati dal Ministero. Una simile ricostruzione trasformerebbe la compensazione in un contributo a fondo perduto, mentre la ratio dell'istituto è l'attualizzazione del prezzo dei materiali nell'interesse dell'appaltatore, al fine di ristorare le perdite economiche effettivamente subite per aumenti eccezionali intervenuti durante l'esecuzione del contratto. Pertanto, la stazione appaltante può acquisire la documentazione giustificativa dei maggiori oneri concretamente sostenuti. Il Collegio ha condiviso il metodo seguito dal direttore dei lavori, basato sulle quantità dei materiali impiegati nelle lavorazioni a misura contabilizzate nel primo semestre 2021 e sulla differenza tra il prezzo netto contrattuale e il prezzo medio dei materiali attualizzato alla data dell'offerta. I prezzi indicati nei decreti ministeriali hanno valore parametrico ai fini del calcolo e le modalità operative della circolare MIMS sono state ritenute non vincolanti; esse non sostituiscono necessariamente i prezzi contrattuali né impongono un calcolo astratto e automatico. La determinazione della compensazione deve invece essere effettuata in concreto, verificando la maggiore onerosità dell'appalto. Il richiamo dell'appellante alla precedente sentenza del Consiglio di Stato n. 55/2026 è stato ritenuto inconferente, perché relativa a una diversa questione. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate per la difficoltà di accertamento della vicenda fattuale.
Norme richiamate
art. 1-septies d.l. 73/2021, convertito in l. 106/2021
La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori [...] le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto di cui al comma 1 con riferimento alla data dell’offerta, eccedenti l’8 per cento se riferite esclusivamente all’anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni.
La disposizione introduce una compensazione straordinaria, ma non un contributo automatico o forfettario svincolato dalla concreta maggiore onerosità dell'esecuzione; il calcolo deve essere effettuato in concreto per ristorare le perdite effettivamente subite dall'appaltatore.
art. 1-septies, comma 4, d.l. 73/2021
Per le variazioni in aumento, a pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di cui al comma 1.
La disposizione disciplina il termine decadenziale per la presentazione dell'istanza, senza escludere la verifica concreta dei maggiori oneri sostenuti.
Circolare MIMS 25 novembre 2021, n. 43362
Le modalità operative della circolare non sono vincolanti; i prezzi ministeriali hanno valore parametrico ai fini del calcolo della compensazione e non interferiscono necessariamente con i prezzi contrattuali.
art. 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, d.lgs. 163/2006
La disciplina ordinaria della compensazione dei prezzi è richiamata come distinta dal meccanismo straordinario introdotto dall'art. 1-septies del d.l. 73/2021.
art. 106, comma 1, lettera a), d.lgs. 50/2016
La disciplina della revisione e modifica contrattuale è distinta dalla compensazione straordinaria prevista dall'art. 1-septies del d.l. 73/2021.
Massime di principio
- La compensazione straordinaria prevista dall'art. 1-septies del d.l. 73/2021 non costituisce un contributo automatico o forfettario basato esclusivamente sulle variazioni percentuali rilevate dai decreti ministeriali, ma è finalizzata a ristorare le perdite economiche effettivamente subite dall'appaltatore per l'aumento eccezionale dei prezzi dei materiali.
- Nell'applicazione dell'art. 1-septies del d.l. 73/2021 la stazione appaltante può richiedere la documentazione giustificativa della maggiore onerosità concretamente sostenuta dall'appaltatore; il calcolo della compensazione deve essere operato in concreto e non in astratto.
- Le modalità operative della circolare MIMS n. 43362/2021 hanno natura non vincolante e i prezzi rilevati dai decreti ministeriali assumono valore parametrico ai fini del calcolo, senza imporre necessariamente la loro sostituzione ai prezzi contrattuali.
- La determinazione della compensazione rientra nell'ambito delle soluzioni tecniche plausibili quando è basata sulle quantità di materiali contabilizzate e sulla differenza tra il prezzo netto contrattuale e il prezzo medio dei materiali attualizzato alla data dell'offerta; non sussiste, in tale ambito, un diritto dell'appaltatore a un calcolo automatico sganciato dall'effettiva maggiore onerosità.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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