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Cassazione Penale, Ordinanza n. 41271/2025 del 23/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Brescia deducendo un unico motivo di violazione di legge. In particolare, ha lamentato il mancato avviso da parte del giudice di primo grado della facoltà di chiedere l'applicazione di una pena sostitutiva ai sensi degli artt. 442, comma 2-bis, e 545-bis c.p.p., sostenendo che tale omissione avrebbe determinato la nullità della sentenza. Nel ricorso veniva anche prospettata una questione di costituzionalità, ma in modo generico e senza indicare le norme costituzionali asseritamente violate.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo: in tema di sanzioni sostitutive di pene brevi, il giudice non è tenuto a proporre in ogni caso all'imputato l'applicazione di una pena sostitutiva, poiché la valutazione è discrezionale; di conseguenza, l'omesso avviso ex art. 545-bis c.p.p. subito dopo la lettura del dispositivo non integra nullità della sentenza, essendo espressione dell'implicita valutazione della insussistenza dei presupposti per accedere alla misura. Poiché non vi era alcuna nullità della sentenza di primo grado, la questione di costituzionalità dedotta è stata ritenuta priva di rilevanza, oltre che generica. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 442, comma 2-bis, c.p.p.

    richiamato quale base normativa della doglianza sulla facoltà di chiedere una pena sostitutiva dopo il giudizio abbreviato; la Corte non ne ricava un obbligo generalizzato di avviso al giudice

  • art. 545-bis c.p.p.

    l'omissione dell'avviso immediatamente dopo la lettura del dispositivo non comporta nullità della sentenza, perché presuppone una valutazione implicita di insussistenza dei presupposti per la pena sostitutiva

  • art. 616 c.p.p.

    implicito riferimento alla condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • In materia di pene sostitutive di pene brevi, il giudice non ha un obbligo automatico di prospettare all'imputato l'accesso alla misura sostitutiva, ma esercita un potere discrezionale sulla base dei presupposti del caso concreto.
  • L'omesso avviso ex art. 545-bis c.p.p. subito dopo la lettura del dispositivo non determina di per sé nullità della sentenza, quando esso sia espressione dell'implicita valutazione negativa circa la concedibilità della pena sostitutiva.
  • Una questione di legittimità costituzionale è irrilevante se poggia su un vizio processuale insussistente; inoltre, una censura formulata in modo generico e priva dell'indicazione delle norme costituzionali asseritamente violate è inidonea a fondare l'accoglimento del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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