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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43288/2023 del 25/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 20/04/2023 del Tribunale di Caltanissetta che aveva rigettato l'appello della ricorrente contro l'ordinanza del GUP che aveva respinto la richiesta di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata per reati tra cui autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori.

La decisione

Il difensore della ricorrente ha successivamente depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso, essendo stata revocata la misura cautelare con ordinanza del Tribunale di Enna del 12/09/2023. La Corte ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. Non è stata disposta la condanna alle spese processuali né la sanzione in favore della Cassa delle Ammende, poiché il venir meno dell'interesse sopravvenuto dopo la proposizione del ricorso non configura ipotesi di soccombenza (richiamata la giurisprudenza Sez.6, n.19209/2013, Scaricaciottoli).

Norme richiamate

  • art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

    art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

    La Corte applica la norma per dichiarare l'inammissibilità del ricorso quando, dopo la sua proposizione, viene meno l'interesse alla decisione (sopravvenuta carenza di interesse).

  • Giurisprudenza - Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013 (Scaricaciottoli)

    Sez.6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli

    Principio interpretato nella sentenza: il venir meno dell'interesse sopravvenuto alla proposizione del ricorso non integra una situazione di soccombenza e quindi non giustifica la condanna alle spese processuali né l'applicazione della sanzione in favore della Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • Se, dopo aver proposto un ricorso in cassazione, viene meno l'interesse alla decisione (ad esempio perché la misura cautelare impugnata viene revocata), il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 591 c.p.p.
  • La sopravvenuta cessazione dell'interesse non comporta automaticamente soccombenza: il ricorrente non è onerato delle spese processuali né della sanzione a favore della Cassa delle Ammende quando la perdita di interesse sopraggiunge dopo la proposizione del ricorso, secondo la giurisprudenza citata.
  • Quando la situazione sostanziale muta durante il procedimento (es. revoca della misura cautelare), è opportuno depositare documentazione probatoria della modifica (ordinanza che revoca la misura) e, se appropriato, considerare la rinuncia al ricorso per evitare ulteriori spese procedurali inutili.
  • In casi di revoca parziale o di persistente interesse rispetto ad altri profili, occorre valutare attentamente se permane una questione concreto-processuale che giustifichi il proseguimento del ricorso; la mera revoca formale può non essere sufficiente se sussistono profili di interesse residuo.

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