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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28843/2025 del 05/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché le censure erano manifestamente infondate e, inoltre, sostanzialmente riproduttive di questioni già esaminate e disattese con argomenti giuridici ritenuti corretti dal tribunale. Ha quindi confermato la decisione esecutiva impugnata, condannando il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente censurava l'ordinanza del tribunale che aveva rigettato, in parte, la richiesta di riconoscere il vincolo della continuazione tra diversi titoli esecutivi. In particolare deduceva vizio di motivazione e violazione di legge, sostenendo che il giudice di merito avesse trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso relativo ai delitti oggetto di quattro sentenze esecutive. La decisione impugnata aveva già unificato i fatti delle prime due sentenze, mentre aveva negato la continuazione con la sentenza relativa alla violazione di una misura di prevenzione, ritenendo insussistente un originario programma criminoso comune; il ricorso contestava tale ricostruzione chiedendo il cumulo giuridico anche rispetto al residuo titolo.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità sono inammissibili le censure che si limitino a riproporre questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito senza confrontarsi in modo specifico con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.
  • Ai fini del riconoscimento della continuazione tra reati già giudicati, non è sufficiente il mero collegamento funzionale o occasionale tra le condotte: occorre che risulti un originario programma criminoso, anche nelle linee essenziali, riferibile a tutte le violazioni da unificare.
  • La sussistenza di un vincolo associativo o la permanenza in una struttura criminosa non comporta automaticamente l'unicità del disegno criminoso rispetto a fatti successivi e diversi, specie quando il giudice di merito abbia escluso che il nuovo reato fosse originariamente programmato.
  • In sede di ricorso per cassazione avverso un provvedimento esecutivo sulla continuazione, la mera denuncia di vizio motivazionale è inammissibile quando non evidenzi una reale illogicità o contraddittorietà della motivazione impugnata, ma si risolva in una diversa lettura del fatto già valutato dal giudice.
  • rami [

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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