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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46078/2022 del 05/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato la condanna per due episodi di furto (capo A: artt. 624 - 625 n.2 e n.7 c.p.; capo B: art. 624-bis - 625 n.2 c.p.). Il ricorrente ha articolato quattro censure: 1) vizio di motivazione perché la condanna sul capo A sarebbe basata solo su un riconoscimento fotografico informale e su video di scarsa qualità senza valutare l'attendibilità degli agenti; 2) assenza del reato 624-bis sul capo B perché il luogo (esercizio commerciale) non sarebbe "privata dimora"; 3) infondatezza dell'aggravante di cui all'art. 625 n.7 c.p.; 4) riconoscimento della tenuità del danno e attenuante. La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi e li ha in gran parte dichiarati inammissibili o infondati, riqualificando però il fatto del capo B da 624-bis a 624 (con l'aggravante di cui all'art. 625 n.2) e rinviando per la determinazione della pena.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato complessivamente inammissibile. Motivazioni principali: il primo motivo è inammissibile per genericità e perché la responsabilità è stata fondata sulla visione delle immagini e sull'individuazione degli operanti; il secondo motivo è inammissibile per non essere stato proposto in appello e per genericità, ma la Cassazione ha comunque ritenuto che il fatto contestato al capo B non rientrava nella fattispecie di "privata dimora" (art. 624-bis) e lo ha quindi riqualificato nella meno grave fattispecie di furto ex art. 624 c.p. (con aggravante di cui all'art. 625 n.2); il terzo motivo è manifestamente infondato perché l'esclusione dell'aggravante in presenza di videosorveglianza richiede condizioni di sorveglianza continuative ed efficaci non dimostrate; il quarto motivo è inammissibile per mancata specifica confutazione della motivazione della corte territoriale. P.Q.M.: riqualificato il capo B, la sentenza impugnata è annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per il trattamento sanzionatorio; per il resto il provvedimento è confermato e il ricorso dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    Furto semplice: il fatto consumato nell'esercizio commerciale è stato ritenuto more apt a rientrare in questa fattispecie, non nella tutela più ampia della "privata dimora"

  • art. 624-bis c.p.

    Tutela del domicilio/privata dimora: la Corte ha ritenuto che l'esercizio commerciale non abbia le caratteristiche di "privata dimora" (riservatezza e non accessibilità senza consenso), perciò la fattispecie non era applicabile al capo B

  • art. 625 n.2 c.p.

    Aggravante per aver commesso il furto con particolari modalità (es. danno alla cosa): è stata mantenuta nella riqualificazione del capo B

  • art. 625 n.7 c.p.

    Aggravante connessa a sistemi di sicurezza: l'eventuale presenza di videosorveglianza esclude l'aggravante solo se la sorveglianza è continuativa, costante e specificamente efficace; qui non emergono elementi in tal senso

  • Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017

    Giurisprudenza sulla definizione di "privata dimora": richiede caratteristiche di riservatezza e non accessibilità, e uso della sede per atti di vita privata in modo apprezzabile nel tempo

  • Sez. 5, n. 6351 del 08/01/2021

    Principio secondo cui la videosorveglianza può escludere l'aggravante solo se garantisce sorveglianza e controllo continuativi ed efficaci tali da impedire la sottrazione della res

Massime di principio

  • Il riconoscimento operato dagli agenti e la visione di immagini di videosorveglianza possono costituire base probatoria valida; la censura sulla scarsa qualità del video è generica se non specificamente dettagliata
  • La qualificazione del luogo come "privata dimora" richiede caratteristiche di riservatezza e non accessibilità; esercizi commerciali non rientrano normalmente in tale nozione e i fatti vanno valutati per la fattispecie di furto semplice
  • La presenza di un sistema di videosorveglianza non elimina automaticamente un'aggravante collegata alla facilità di sottrazione: è necessario provare che la sorveglianza fosse continua, costante e concretamente efficace
  • Motivi non proposti in appello sono inammissibili in Cassazione; le censure generiche senza specificazione degli elementi critici vengono dichiarate inammissibili
  • Per ottenere attenuanti come la tenuità del danno è necessario che la corte territoriale sia specificamente contestata e che siano prodotti elementi concreti che dimostrino la modicità del danno

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