Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 31962/2025 del 25/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (magistrato di sorveglianza)

La controversia

Il soggetto ristretto in detenzione domiciliare presso una comunità riabilitativa aveva chiesto di poter essere trasferito per alcuni giorni presso l’abitazione di familiari, dunque una modifica delle condizioni di esecuzione della misura. Il provvedimento del magistrato di sorveglianza aveva rigettato tale richiesta. L’impugnazione è stata formalmente presentata come "reclamo avverso diniego di permesso premio", ma il contenuto sostanziale attaccava il diniego della modifica delle modalità della detenzione domiciliare. Il ricorrente ha proposto personalmente l’atto, senza che risulti la sottoscrizione da parte di un difensore iscritto all’albo speciale della Corte di cassazione.

La decisione

La Corte ha qualificato il provvedimento impugnato come decisione sulla modifica delle condizioni della detenzione domiciliare, affermando che tali provvedimenti sono ricorribili per cassazione per violazione di legge perché incidono sulla libertà personale. Tuttavia ha rilevato che, essendo il ricorso successivo al 3 agosto 2017, l’imputato/condannato non può proporre personalmente ricorso per cassazione: l’atto deve essere sottoscritto da difensore iscritto all’albo speciale a pena di inammissibilità. Per tale ragione il ricorso è stato dichiarato inammissibile de plano, con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 571, comma 1, c.p.p.

    dopo la riforma del 2017, la facoltà di proporre personalmente il ricorso per cassazione non è più consentita all’imputato/condannato; l’atto deve provenire da difensore abilitato

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria de plano di inammissibilità del ricorso nelle ipotesi previste dalla legge

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    ha introdotto la preclusione alla proposizione personale del ricorso per cassazione e la correlata sanzione di inammissibilità

Massime di principio

  • I provvedimenti del magistrato di sorveglianza che incidono sulle modalità di esecuzione della detenzione domiciliare sono impugnabili con ricorso per cassazione per violazione di legge, in quanto incidono sulla libertà personale del condannato.
  • Dopo l’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, il condannato non può proporre personalmente ricorso per cassazione: l’atto deve essere sottoscritto da un difensore iscritto all’albo speciale della Corte di cassazione, altrimenti è inammissibile.
  • Quando l’inammissibilità deriva da un vizio processuale immediatamente rilevabile, la Corte può dichiararla de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMisure alternative
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.