Cassazione Penale, Ordinanza n. 00729/2025 del 08/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'interessato e non sottoscritto da difensore cassazionista, come richiesto dagli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, c.p.p. Ha inoltre applicato la declaratoria de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del 17/05/2024 emessa dal giudice di sorveglianza di L'Aquila. La Corte rileva però che il ricorso era stato proposto personalmente dall'interessato, mentre nel giudizio di cassazione avrebbe dovuto essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Il motivo decisivo attiene quindi a un vizio formale di ammissibilità del ricorso, non al merito dell'ordinanza impugnata.
Norme richiamate
l'impugnazione personale non è idonea nel giudizio di cassazione nei casi in cui è richiesta la sottoscrizione del difensore abilitato; il richiamo serve a fondare il difetto di valida sottoscrizione del ricorso.
il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la proposizione personale lo rende inammissibile.
consente la declaratoria di inammissibilità de plano, con conseguente condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il ricorso deve rispettare rigorosamente il requisito di sottoscrizione da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale; la proposizione personale dell'impugnazione determina inammissibilità.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione può essere dichiarata de plano quando il vizio emerge ictu oculi dagli atti, senza necessità di ulteriore trattazione.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 8 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00632/2025 del 08/01/2025
- ordinanza_penale · 8 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00660/2025 del 08/01/2025
- ordinanza_penale · 8 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00661/2025 del 08/01/2025
- ordinanza_penale · 8 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00662/2025 del 08/01/2025
- ordinanza_penale · 8 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00663/2025 del 08/01/2025
- ordinanza_penale · 8 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00664/2025 del 08/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →