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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00729/2025 del 08/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'interessato e non sottoscritto da difensore cassazionista, come richiesto dagli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, c.p.p. Ha inoltre applicato la declaratoria de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del 17/05/2024 emessa dal giudice di sorveglianza di L'Aquila. La Corte rileva però che il ricorso era stato proposto personalmente dall'interessato, mentre nel giudizio di cassazione avrebbe dovuto essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Il motivo decisivo attiene quindi a un vizio formale di ammissibilità del ricorso, non al merito dell'ordinanza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 571, comma 1, c.p.p.

    l'impugnazione personale non è idonea nel giudizio di cassazione nei casi in cui è richiesta la sottoscrizione del difensore abilitato; il richiamo serve a fondare il difetto di valida sottoscrizione del ricorso.

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la proposizione personale lo rende inammissibile.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità de plano, con conseguente condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il ricorso deve rispettare rigorosamente il requisito di sottoscrizione da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale; la proposizione personale dell'impugnazione determina inammissibilità.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione può essere dichiarata de plano quando il vizio emerge ictu oculi dagli atti, senza necessità di ulteriore trattazione.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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