Cassazione Penale, Sentenza n. 35425/2022 del 22/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per ricettazione sostenendo: (1) violazione del diritto di difesa per il rifiuto di rinnovare l'istruttoria in appello per assumere la testimonianza di Giuseppina Fredella, ritenuta prova nuova sopravvenuta decisiva per dimostrare la cessione dell'orologio Zenith; (2) vizio nella modalità della ricognizione personale perché i soggetti affiancati non erano somiglianti all'imputato e non avevano lo stesso difetto visivo (strabismo), invalidando l'identificazione; (3) carenza di motivazione e inattendibilità delle dichiarazioni dei chiamanti in correità, assenza di riscontri esterni (es. telefonate intercettate), incongruenze nelle descrizioni e errata applicazione della normativa sulla tenuta dei registri.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Sul primo motivo ha ritenuto legittima la valutazione di merito che ha considerato superflua la prova richiesta e ha richiamato il principio secondo cui in appello, specie dopo rito abbreviato, non sussiste un diritto assoluto alla rinnovazione dell'istruttoria, spettando al giudice la valutazione della necessità dell'acquisizione. Sul secondo motivo la Corte ha escluso che la non perfetta somiglianza dei soggetti implichi automaticamente nullità o inutilizzabilità della ricognizione, valorizzando la motivazione della Corte territoriale circa la congruenza delle descrizioni fornite dagli accusatori. Sul terzo motivo ha ritenuto le censure reiterative e prive di elementi nuovi capaci di scardinare le valutazioni di merito, rilevando riscontri investigativi e riconoscimenti di beni. Il ricorso è stato dunque respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000. Va ricordato che le sentenze di merito avevano condannato l'imputato per ricettazione alla pena di 1 anno di reclusione e 300 euro di multa (pena di primo grado riconfermata in appello).
Norme richiamate
D.L. 137/2020, art. 23, comma 8
presente nel corpo della sentenza originaria
richiamata per indicare che il procedimento è stato trattato con contraddittorio cartolare in base alla norma emergenziale
norma consultata in relazione alla ricognizione personale; la Corte ha ritenuto che l'inosservanza completa delle indicazioni sul somigliante non comporti automaticamente nullità dell'atto di ricognizione
richiamato assieme all'art. 214 come formalità volte a garantire la somiglianza dei soggetti nella ricognizione; la Corte ha osservato che la prescrizione non è sanzionata con nullità automatica
viene interpretato come disposizione che richiede soggetti 'il piu' possibile somiglianti', ma la sua inosservanza non invalida di per sé la prova
art. 603, comma 3, cod. proc. pen.
richiamato come norma che attribuisce alle parti il potere di sollecitare l'esercizio dei poteri istruttori in appello, non però un diritto assoluto alla raccolta di prove nuove in termini più ampi rispetto al primo grado
D. Lgs. n. 192/2017
citato dalla difesa per contestare l'obbligo di tenuta del registro delle operazioni, la Corte osserva che tale obbligo non poteva essere applicato retroattivamente come motivo decisivo
Massime di principio
- In appello (soprattutto dopo rito abbreviato) non sussiste un diritto assoluto della parte alla rinnovazione dell'istruttoria per acquisire prove nuove; il giudice d'appello valuta l'assoluta necessità e la rilevanza della prova richiesta.
- La mancata rigorosa osservanza delle formalità tecniche nella ricognizione personale (es. perfetta somiglianza dei 'somiglianti') non comporta automaticamente nullità o inutilizzabilità dell'atto: va valutata la genuinità e l'affidabilità complessiva della prova nel contesto probatorio.
- Le censure sulla credibilità dei dichiaranti devono essere supportate da elementi nuovi e idonei a scardinare il quadro probatorio; le critiche reiterative già valutate in grado di merito raramente ottengono accoglimento in Cassazione.
- L'assenza di riscontri esterni (es. intercettazioni telefoniche) può essere rilevante ma non è necessariamente determinante: occorre dimostrare che tali elementi, se acquisiti, avrebbero concretamente alterato l'esito probatorio.
- La difesa deve argomentare con chiarezza e precisione la sopravvenienza o la rilevanza delle prove nuove per far valere l'ammissibilità e la necessità della loro acquisizione in sede di gravame.
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