Ordinanza n. 4473/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dal concorso pubblico per 350 posti nella qualifica di vigile del fuoco, disposta per non idoneità sanitaria derivante da infezione latente da micobatterio tubercolare
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Ministero dell’Interno lo ha escluso dal concorso per vigile del fuoco, nonché il verbale della commissione medica e gli eventuali ulteriori atti connessi. L’esclusione è stata motivata dal riscontro di un’infezione latente da micobatterio tubercolare, ritenuta causa di non idoneità sulla base del decreto del Ministro dell’Interno 4 novembre 2019, n. 166, art. 1, comma 4, Allegato A, punto 1. Sono stati inoltre impugnati, per quanto occorra, il bando di concorso e la disciplina ministeriale relativa ai requisiti psico-fisici, nella parte in cui collegano il mancato superamento degli accertamenti medici all’esclusione dalla procedura. Dalla pronuncia non emergono in dettaglio le specifiche censure di legittimità articolate nel ricorso; risulta tuttavia controversa la riconducibilità della tubercolosi latente alla condizione di inidoneità per lo svolgimento delle mansioni operative di vigile del fuoco, avuto riguardo alle concrete condizioni di salute del candidato.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità dell’esclusione né ha definito la domanda cautelare. Ha disposto una verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a., affidandola al Direttore dell’U.O.C. Malattie Infettive - Epatologia dell’IRCCS-INMI Lazzaro Spallanzani di Roma, con facoltà di delega. La verificazione dovrà accertare, anzitutto, se il ricorrente sia affetto da tubercolosi latente e, in caso affermativo, se tale condizione, considerate le sue specifiche condizioni di salute e la documentazione medica in atti, possa costituire fattore di inidoneità alle attività operative di vigile del fuoco, in quanto indicativa di menomazioni, limitazioni o caratteristiche fisiche controindicate rispetto alle mansioni oppure predittiva di possibili peggioramenti. L’incombente dovrà essere eseguito entro il 30 settembre 2026, con deposito della relazione nei dieci giorni successivi. È stata inoltre ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria finale, autorizzando la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito del Ministero dell’Interno. La prosecuzione è stata fissata alla camera di consiglio del 17 novembre 2026. Le spese non sono state definite.
Norme richiamate
Il giudice può disporre una verificazione, affidata a un organismo qualificato, per acquisire un accertamento tecnico sui fatti rilevanti ai fini della decisione.
decreto del Ministro dell’Interno 4 novembre 2019, n. 166, art. 1, comma 4, Allegato A, punto 1
Infezione latente da micobatterio tubercolare
La disposizione è stata posta dall’amministrazione a fondamento della valutazione di non idoneità; il TAR ha disposto un accertamento tecnico per verificare se la condizione sanitaria integri concretamente un fattore di inidoneità alle mansioni operative.
decreto dipartimentale 12 giugno 2024, n. 239
concorso pubblico, per titoli ed esami, a 350 posti nella qualifica di vigile del fuoco
È il bando della procedura concorsuale nella quale il ricorrente è stato escluso per non idoneità sanitaria.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute
La norma è richiamata quale base per disporre l’oscuramento dei dati personali e sanitari in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
dati idonei a rivelare lo stato di salute
Il richiamo sostiene la tutela rafforzata dei dati relativi alla salute contenuti nel provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata, insieme alla disciplina nazionale ed europea sulla protezione dei dati, per giustificare l’oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- Quando la legittimità dell’esclusione da una procedura concorsuale per inidoneità sanitaria dipende dall’accertamento di una condizione clinica e dalla sua concreta incidenza sulle mansioni, il giudice amministrativo può disporre una verificazione tecnica affidata a una struttura specialistica, prima di decidere la controversia.
- La valutazione dell’idoneità psico-fisica al servizio non può essere esaminata soltanto in astratto sulla base della diagnosi, ma deve considerare le specifiche condizioni di salute dell’interessato e la loro effettiva incidenza sulle attività lavorative da svolgere, comprese le eventuali controindicazioni o la prevedibilità di peggioramenti.
- Nel giudizio contro l’esclusione da un concorso, quando la decisione può incidere sulla posizione dei soggetti collocati nella graduatoria finale, il giudice può ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli interessati.
- In presenza di un numero elevato di controinteressati, l’integrazione del contraddittorio può essere autorizzata mediante notificazione per pubblici proclami, con pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione di un sunto del ricorso e degli estremi della decisione.
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