Cassazione Penale, Sentenza n. 17368/2024 del 26/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che convalidava il suo arresto e applicava la custodia cautelare in carcere in relazione a un mandato di arresto europeo per traffico di stupefacenti. Denunciava violazione di legge e vizio di motivazione per l'omesso accertamento del pericolo di fuga e per l'insufficiente valutazione degli elementi a favore di misure meno afflittive. Sosteneva che la mancata comparizione dinanzi all'autorità richiedente fosse esercizio del diritto a non comparire, che l'allontanamento dal territorio scozzese fosse neutro (senza prova di irregolarità del soggiorno), e che fossero sottovalutati il radicamento in Italia, l'assenza di tentativi di fuga al controllo e la mancata esibizione di documenti falsi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze concernessero essenzialmente vizi di merito e di motivazione (valutazione del pericolo di fuga e scelta della misura cautelare), mentre, nel contesto del mandato di arresto europeo, l'impugnazione in cassazione contro misure personali è ammessa solo per violazione di legge o per assenza/meramente apparente motivazione, non per sindacato di merito. La Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata non fosse priva di motivazione apparente rispetto al pericolo di fuga e che la valutazione di merito fosse insindacabile in questa sede. Ha quindi rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende; ha altresì mandato gli adempimenti alla Cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp.att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 9, comma 7, L. n. 69/2005
Nel contesto del mandato di arresto europeo, contro i provvedimenti relativi a misure cautelari personali è esperibile in cassazione il ricorso per violazione di legge; ciò consente la censura di errori di diritto e dell'inesistenza o apparente motivazione, ma non il sindacato di merito
Norma richiamata come disciplina procedurale sull'impugnazione in cassazione dei provvedimenti cautelari nel contesto del mandato di arresto europeo, confermando i limiti del sindacato di merito
Disp. att. cod. proc. pen.
art. 94, comma 1-ter, disp.att. cod. proc. pen.
Norma formale richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla pronuncia (esecuzioni di comunicazioni e registrazioni previste)
Massime di principio
- Nel procedimento relativo a un mandato di arresto europeo le impugnazioni in Cassazione dirette contro misure cautelari personali sono ammesse prevalentemente per profili di diritto (violazione di legge) o per l'assenza o la meramente apparente motivazione; le contestazioni di merito sul pericolo di fuga sono difficilmente ammissibili
- Il giudizio sul pericolo di fuga e sulla scelta della misura cautelare nel contesto della consegna deve tenere conto delle specificità del procedimento di estradizione/consegna e non è automaticamente sovrapponibile ai criteri applicati nei procedimenti penali interni
- Per ottenere successo in sede di legittimità è preferibile formulare la censura come vizio di diritto o come insufficienza assoluta della motivazione (contraddittorietà, mancanza totale di ragioni), anziché come semplice dissenso sulla valutazione dei fatti
- Prove di radicamento nel territorio nazionale, assenza di comportamenti concreti idonei a dimostrare fuga e regolarità del soggiorno vanno documentate e indicate con precisione nel provvedimento di merito; una valutazione opposta dal giudice della cautela è di regola insindacabile in Cassazione salvo errori di diritto
- Impugnazioni infondate o inammissibili possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie come la somma all'Erario o alla Cassa delle ammende
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