Sentenza del 31/01/2023 n. 105 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche
Trasformazione eterogenea di Srl in trust - l'imposta di registro si applica in misura fissa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'avviso di liquidazione e sanzioni n. 2013/X relativo all'atto notarile del 28.2.2011 istitutivo del trust. L'Agenzia contestava che l'atto non potesse essere assoggettato alla sola tassa fissa di registro, ipotecaria e catastale, ma doveva essere qualificato come assegnazione dei beni dalla C S.r.l. unipersonale al socio C A (quindi tassabile con imposta di registro proporzionale del 15% e imposte ipotecarie e catastali rispettivamente al 2% e all'1%) e come donazione verso il beneficiario, con applicazione dell'imposta sulle donazioni sull'eccedenza rispetto alle franchigie. Il ricorrente sosteneva invece che l'atto costituisce una trasformazione eterogenea della S.r.l. in trust (art. 2500-septies c.c. e disciplina sul trust) con segregazione patrimoniale: non vi è trasferimento di proprietà né immediato arricchimento del beneficiario, dunque l'atto è soggetto alla sola tassa fissa e ogni imposizione sui trasferimenti potrà contestualmente sorgere solo al verificarsi di un effettivo effetto traslativo a favore del beneficiario.
La decisione
La Corte d'Appello delle Marche ha accolto l'appello del trustee, annullando l'avviso di liquidazione impugnato. La Corte ha ritenuto che il giudizio tributario non debba sindacare la validità dell'atto notarile ma solo la sua rilevanza tributaria, e che il trust costituisca un patrimonio separato che comporta una mera imputazione gestionale dei beni al trustee senza elidere la continuità dei rapporti né determinare un immediato trasferimento di proprietà ai beneficiari. Di conseguenza la costituzione del vincolo in trust è soggetta alla sola tassa fissa; eventuali imposte (successioni/donazioni o imposte di registro in misura proporzionale) possono essere applicate solo al momento in cui si realizzerà concretamente l'effetto traslativo e l'effettivo arricchimento dei beneficiari. Le spese di lite sono compensate.
Norme richiamate
art. 2500-septies c.c.
Consente la trasformazione eterogenea della società; la Corte ha interpretato la trasformazione in trust come operazione volta a modificare la gestione e la destinazione del patrimonio societario senza determinare automaticamente un trasferimento di proprietà ai soci/beneficiari.
art. 2948 c.c.
La disciplina del trust come patrimonio separato; la Corte ha richiamato il concetto di patrimonio separato per qualificare il trust come vincolo che non realizza immediato effetto traslativo.
d.lgs. n. 346 (riforma imposta sulle successioni e donazioni), art. 1
Stabilisce che il presupposto dell'imposta sulle successioni e donazioni è il reale trasferimento di beni o diritti e l'effettivo arricchimento dei beneficiari; pertanto i vincoli di destinazione sono assoggettati solo al momento in cui si verifica il trasferimento effettivo.
Circolare Agenzia delle Entrate Trust n. 34/E del 20.10.2022
Rilevata dalla Corte come riferimento a supporto della tesi secondo cui i vincoli di destinazione (trust) trovano rilevanza ai fini delle imposte sulle successioni e donazioni solo al sorgere del trasferimento effettivo e dell'arricchimento dei beneficiari.
Ordinanze giurisprudenziali richiamate
ord. 20.6.2022 n. 19475; ord. 29.6.2022 n. 20811
Giurisprudenza di supporto che conferma il principio secondo cui la tassazione delle 'destinazioni' patrimoniali è collegata al concreto trasferimento e al concreto arricchimento del beneficiario, non alla mera costituzione del vincolo.
Massime di principio
- La costituzione di un trust che separa patrimonialmente beni non coincide automaticamente con un trasferimento di proprietà ai beneficiari: ai fini tributari la mera segregazione è soggetta a tassa fissa.
- L'imposta sulle successioni e sulle donazioni si applica solo quando si verifica un effettivo trasferimento/arricchimento del beneficiario; pertanto la tassazione proporzionale non può essere anticipata al momento della costituzione del vincolo in trust se l'effetto traslativo è solo eventuale o differito.
- La giurisdizione tributaria valuta la rilevanza fiscale dell'atto, ma non può sindacare la validità negoziale del trust che è questione di diritto civile/ordinario; tuttavia la qualificazione giuridica rilevante per il tributo si basa sugli effetti patrimoniali concreti.
- La scelta della trasformazione eterogenea di una S.r.l. in trust per evitare la fase di liquidazione non è di per sé illecita o abusiva: è necessaria un'analisi concreta dei fatti per accertare eventuale elusione o simulazione.
- Per prevenire contestazioni è utile documentare chiaramente l'assenza di effetto traslativo immediato (clausole che prevedono termini o condizioni per la maturazione dei diritti dei beneficiari, autonomia del trustee, destinazione del patrimonio, ecc.) e conservare elementi che dimostrino la genuinità dell'operazione e la mancanza di arricchimento immediato dei beneficiari.
- Se e quando si materializza il trasferimento a favore del beneficiario (per es. distribuzione finale), quel fatto genererà la rilevanza fiscale specifica (imposta sulle donazioni/successioni o imposte di registro proporzionali) in base alla normativa applicabile al momento del trasferimento.
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