Cassazione Penale, Sentenza n. 24185/2022 del 23/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva rigettato il riesame ex art. 309 c.p.p. avverso il provvedimento del GIP del 20/07/2021 che aveva disposto la custodia cautelare in carcere per i reati di detenzione illegale di arma comune da sparo, detenzione di arma clandestina e ricettazione, con aggravante connessa all'agevolazione mafiosa (fatti del 7 luglio 2021). Testa sosteneva l'insussistenza della gravità indiziaria a suo carico, contestando che la disponibilità delle armi fosse esclusivamente sua (affermando che le armi erano utilizzate dal padre Remigio Testa) e denunciando carenza motivazionale del Tribunale, che si sarebbe limitato a richiamare una precedente ordinanza senza motivare specificamente i fatti del 7 luglio 2021. Il Tribunale aveva invece ritenuto che Testa avesse una relazione stabile e autonoma con le armi (tra l'altro possedendo le chiavi del garage dove le armi erano custodite) e aveva richiamato conversazioni intercettate e il contesto investigativo su una cellula del clan dei casalesi collegata a Oreste Reccia e a Luigi Annibale, con cui Testa risultava collaboratore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che il giudice del riesame avesse fornito motivazione adeguata e congruente rispetto agli elementi raccolti e avesse correttamente valutato la sussistenza dei gravi indizi in ordine ai reati contestati. La Corte ha richiamato il principio per cui la detenzione di un'arma si configura anche quando esiste una relazione stabile e una disponibilità autonoma (es. possesso delle chiavi), nonché il riscontro probatorio dato dalle intercettazioni e dal quadro investigativo. Per tali ragioni il ricorso non ha specificamente confutato le argomentazioni decisive del giudice del riesame. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00; è stata inoltre disposta la trasmissione del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi delle norme vigenti.
Norme richiamate
Norma che disciplina il riesame delle misure cautelari da parte del tribunale; nel caso ha costituito il titolo procedurale dell'ordinanza impugnata.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamata nella valutazione della presunzione relativa delle esigenze cautelari: la Corte ha ritenuto che non fossero emersi elementi idonei ad escludere la presunzione circa l'esigenza cautelare.
art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Richiamata in relazione all'art. 275 c.p.p.; la Corte ha ritenuto che la valutazione del giudice del riesame fosse compatibile con i presupposti normativi richiamati.
Norma impiegata ai fini della condanna del ricorrente alle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma che regola la comunicazione al Direttore dell'istituto penitenziario degli atti relativi allo stato di detenzione; la Corte ha disposto la trasmissione per gli adempimenti di competenza.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 11 del 22/03/2000 (Audino)
Principio secondo cui, in Cassazione, il controllo sul vizio di motivazione in tema di misure cautelari è limitato alla verifica dell'adeguatezza e congruenza della motivazione rispetto ai canoni logico-giuridici.
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 42886 del 20/12/2017 (Gasparro)
Precisa che per la fattispecie della detenzione abusiva di arma comune da sparo è sufficiente una relazione stabile del soggetto con l'arma e una disponibilità autonoma, essendo la detenzione caratterizzata da una permanenza minima del rapporto materiale con il bene.
Massime di principio
- Per il reato di detenzione di arma non è necessario il possesso esclusivo: una "relazione stabile" e una disponibilità autonoma (es. possesso delle chiavi, accessi abituali) possono essere sufficienti per configurare la detenzione.
- Intercettazioni, collegamenti con soggetti riconducibili a organizzazioni mafiose e contesto investigativo complessivo rafforzano la gravità indiziaria e rendono più difficile superare la presunzione relativa delle esigenze cautelari ex art. 275 c.p.p.
- In Cassazione il sindacato su provvedimenti cautelari per vizio di motivazione è limitato: la Corte verifica la congruenza e adeguatezza della motivazione del giudice di merito, senza riesaminare i fatti ex novo; il ricorrente deve confrontarsi specificamente con le argomentazioni decisive del giudice del riesame.
- Per ottenere l'annullamento o il contrario della misura cautelare è necessario fornire elementi concreti e specifici che dimostrino l'insussistenza della disponibilità o che neutralizzino le fonti probatorie (es. prova documentale dell'estraneità, testimonianze attendibili, elementi che dimostrino la esclusiva disponibilità di terzi).
- In caso di ricorso inammissibile la parte può essere condannata al pagamento delle spese e a somme a favore della cassa delle ammende; quindi valutare preventivamente la fondatezza e la specificità del motivo di impugnazione prima di proporre ricorso.
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