Cassazione Penale, Sentenza n. 26220/2022 del 07/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la riforma della sentenza di primo grado che li aveva ritenuti colpevoli del delitto di tentata estorsione aggravata (capo a) e, per la sola Nanagulova, anche del delitto di violenza privata (capo b). Le doglianze principali: per Kalemaj, mancata prova del dolo estorsivo (confusione tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni), errata qualificazione della recidiva ai sensi dell'art. 99 co.4 c.p., omessa concessione delle attenuanti generiche e difetto di motivazione sulla determinazione della pena base; per Nanagulova, contestazione dell'uso di violenza o minaccia e del concorso nel reato di estorsione, mancata verifica dell'elemento psicologico (dolo sull'ingiustizia del profitto), carenza di motivazione rispetto agli elementi costitutivi della violenza privata e mancato riconoscimento della desistenza volontaria. I fatti: richiesta della restituzione di euro 100, minacce proferite (anche la frase minacciosa riferita a Kalemaj), e un'azione repentina della Nanagulova sulle mani della vittima provocando la caduta e il danneggiamento del telefono della stessa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto provata la condotta estorsiva e il concorso tra gli imputati, evidenziando la sinergia temporale e funzionale delle azioni (minacce esplicite e frase minacciosa riferita da Kalemaj). Ha escluso che la fattispecie potesse essere ricondotta all'esercizio arbitrario delle proprie ragioni poiché mancava una pretesa creditoria giuridicamente tutelabile; ha inoltre affermato che l'errore sulla azionabilità della pretesa è un errore di diritto non scriminante e non esclude il dolo. Quanto al capo b), ha confermato la configurabilità del tentativo di violenza privata: non è richiesta l'effettiva intimidazione della vittima, ma l'idoneità della condotta a costringerla; ha escluso la desistenza volontaria per i motivi esposti. Ha altresì ritenuto fondata la valutazione della recidiva e non censurabile la dosimetria della pena e il diniego delle attenuanti generiche. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e a sanzione pecuniaria come da dispositivo.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
Richiamato in relazione alla trattazione con contraddittorio cartolare: la Corte ha dato atto del procedimento secondo la disciplina emergenziale prevista dal decreto.
Norma sull'estorsione: la Corte ha interpretato la fattispecie in senso restrittivo rispetto all'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, richiedendo il dolo volto a conseguire un profitto ingiusto; tuttavia ha ritenuto che l'errore sulla esigibilità della pretesa non esclude il dolo perché riguarda la struttura della fattispecie stessa e non costituisce scriminante.
Norma sull'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia: la Corte ha distinto questa fattispecie dall'estorsione sulla base dell'elemento psicologico e della presenza di una pretesa giuridicamente tutelabile; in assenza di tale pretesa la fattispecie non è applicabile.
Richiamato in riferimento all'errore scriminante: la Corte ha ritenuto che l'errore dell'agente circa l'azione giudiziaria della pretesa integri un errore di diritto non scriminante e quindi non esclude responsabilità penale.
Norma sulla recidiva qualificata: la Corte ha confermato la valutazione della recidiva operata dai giudici di merito in presenza di plurimi precedenti e di reiterate violazioni di misure di prevenzione, quale indice di maggiore pericolosità.
Massime di principio
- Differenziazione estorsione vs esercizio arbitrario delle proprie ragioni: il discrimine è l'elemento psicologico. Se manca una pretesa giuridicamente tutelabile e l'agente persegue un profitto ingiusto mediante intimidazioni, prevale la configurazione estorsiva.
- Errore sulla fondatezza della pretesa (errore circa l'azione giudiziaria o l'esistenza del credito) è un errore di diritto rilevante per la conoscenza del fatto ma non scriminante: non esclude il dolo richiesto per l'estorsione.
- Concorso nel reato: è sufficiente che i comportamenti siano sinergici e temporalmente collegati, finalizzati al medesimo profitto ingiusto; non è necessario che tutti gli esecutori abbiano posto in essere tutte le modalità fisiche della condotta.
- Tentativo di violenza privata: non è necessario che la minaccia abbia effettivamente intimidito la vittima; è sufficiente l'idoneità della condotta a coartare la volontà altrui e la direzionalità della condotta verso quel risultato.
- Desistenza volontaria e reati a forma libera: per reati che non richiedono un evento consumato (forma libera) la desistenza volontaria è difficilmente configurabile una volta compiuti gli atti idonei a determinare l'evento; può al più operare il recesso attivo se l'agente interviene per scongiurare l'evento.
- Valutazione della recidiva e delle attenuanti generiche: la difesa deve fornire elementi concreti e provati (es. documentazione sul disagio sociale, prova del disturbo di personalità) per ottenere il riconoscimento; la mera invocazione è insufficiente quando i giudici evidenziano elevata intensità del dolo e un percorso criminale reiterato.
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