Cassazione Penale, Ordinanza n. 02897/2025 del 23/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (null)
La controversia
La persona condannata ha proposto ricorso straordinario per errore materiale o di fatto ex art. 625-bis c.p.p. avverso una precedente sentenza della Corte di cassazione che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso. Il ricorso è stato però presentato personalmente dalla condannata, senza ministero di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione e munito di procura speciale. La questione decisa riguarda quindi esclusivamente la ritualità soggettiva e formale dell'impugnazione, alla luce della modifica dell'art. 613 c.p.p. introdotta dalla L. n. 103 del 2017. Non emergono motivi di merito sulla decisione impugnata, perché la Corte arresta il giudizio alla verifica dell'inammissibilità formale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dalla condannata, in violazione dell'art. 613, comma 1, c.p.p., come modificato dalla L. n. 103/2017, che richiede la sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale. Ha inoltre ribadito che anche il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore munito di procura speciale e iscritto nell'albo speciale. Conseguentemente, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle Ammende, rilevando l'assenza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Il ricorso straordinario per errore di fatto non può essere proposto personalmente dal condannato; deve essere sottoscritto da un difensore munito di procura speciale e iscritto nell'albo speciale della Cassazione.
"Salvo che la parte non vi provveda personalmente,"
Dopo la modifica della L. n. 103/2017 è venuta meno la possibilità per la parte di proporre personalmente il ricorso per cassazione; la sottoscrizione del difensore iscritto nell'albo speciale è richiesta a pena di inammissibilità.
L'inammissibilità può essere dichiarata senza formalità di procedura.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e, in assenza di colpa nella causa di inammissibilità, il pagamento della somma in favore della Cassa delle Ammende.
Ha modificato gli artt. 571 e 613 c.p.p., imponendo per il ricorso per cassazione l'intervento di un difensore iscritto nell'albo speciale.
La riforma del 2017 ha rafforzato il requisito della difesa tecnica per le impugnazioni in cassazione.
Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
È richiamata quale parametro per la valutazione della sanzione economica conseguente all'inammissibilità, in relazione alla colpa del ricorrente.
Massime di principio
- Dopo la riforma introdotta dalla L. n. 103/2017, il ricorso per cassazione e il ricorso straordinario per errore di fatto devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione e munito di procura speciale.
- La proposizione personale dell'impugnazione da parte del condannato non è più consentita nei ricorsi soggetti all'art. 613 c.p.p., con conseguente inammissibilità dell'atto.
- L'inammissibilità per difetto di sottoscrizione tecnica può essere dichiarata senza formalità di procedura.
- Alla declaratoria di inammissibilità seguono la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il versamento alla Cassa delle Ammende della somma determinata dalla Corte.
- Nel giudizio di inammissibilità, la Corte deve verificare se vi siano elementi per escludere la colpa del ricorrente; in mancanza, si applica la sanzione economica prevista dall'art. 616 c.p.p.
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