Cassazione Penale, Ordinanza n. 04076/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché sottoscritto e proposto personalmente dall'imputato, in violazione dell'art. 613 c.p.p. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto personalmente dall'imputato avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Roma del 28/05/2024. La Corte di cassazione ha rilevato d'ufficio che l'atto era inammissibile perché, ai sensi dell'art. 613 c.p.p. come riformulato dalla legge n. 103/2017, il ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti a pena di inammissibilità da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. Richiamando un precedente delle Sezioni Unite, la Corte ha ribadito che il ricorso per cassazione contro qualunque provvedimento non può essere presentato personalmente dalla parte, trattandosi di giudizio di legittimità connotato da particolare complessità tecnica. In conseguenza della rilevata causa di inammissibilità, ha provveduto senza formalità e ha applicato le statuizioni economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
a pena di inammissibilità
Il ricorso per cassazione, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione; non è ammessa la proposizione personale del ricorso da parte dell'imputato.
entrata in vigore il 3 agosto 2017
Ha riformulato l'art. 613 c.p.p., rafforzando il requisito della sottoscrizione del difensore cassazionista.
Sezioni Unite, n. 8914 del 21 dicembre 2017, dep. 2018, Aiello
il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto personalmente dalla parte
Il giudizio di legittimità richiede l'intermediazione di un difensore iscritto nell'albo speciale, in ragione della natura tecnica del rimedio.
art. 591 comma 1 lettera a) c.p.p.
ipotesi di inammissibilità
La proposizione personale del ricorso integra causa di inammissibilità dell'impugnazione.
Consente di provvedere senza formalità sulla rilevata causa di inammissibilità.
In caso di inammissibilità conseguono la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione l'atto di ricorso deve essere sottoscritto da un difensore abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione; la proposizione personale determina inammissibilità.
- La riforma dell'art. 613 c.p.p. ha reso indefettibile il filtro tecnico del difensore cassazionista per ricorsi, memorie e motivi nuovi.
- L'inammissibilità derivante da difetto di sottoscrizione del difensore speciale può essere rilevata e decisa senza formalità.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono normalmente la condanna alle spese processuali e al versamento della somma alla Cassa delle Ammende, secondo l'art. 616 c.p.p.
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