Cassazione Penale, Ordinanza n. 40617/2025 del 17/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna per evasione resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina che lo aveva condannato per evasione. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo l'inutilizzabilità delle prove, perché asseritamente acquisite in modo illegittimo; la Corte di cassazione rileva che la censura mira in realtà a una rivalutazione del compendio probatorio e non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva ritenuto che l'area ripresa potesse qualificarsi come area comune e quindi legittimamente controllabile dal proprietario dell'immobile. Con il secondo motivo ha lamentato la violazione di legge e il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.; la Corte lo reputa manifestamente infondato, osservando che la motivazione di merito aveva escluso la particolare tenuità del fatto in assenza di elementi che rendessero la condotta scarsamente offensiva.
Norme richiamate
Richiamato quale norma incriminatrice per la condanna oggetto di impugnazione; la sentenza impugnata aveva affermato la responsabilità per evasione.
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non applicabile perché la motivazione di merito aveva escluso una condotta scarsamente offensiva.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del materiale probatorio sotto la veste della dedotta violazione di legge o del vizio di motivazione, se la censura non si confronta con la motivazione della decisione impugnata.
- La dedotta inutilizzabilità della prova non può essere coltivata in cassazione quando, in concreto, la doglianza tende a rimettere in discussione l'apprezzamento di fatto già compiuto dal giudice di merito.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa con motivazione immune da vizi quando il fatto presenti elementi di offensività non compatibili con la minima rilevanza richiesta dall'art. 131-bis c.p.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 17 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 40533/2025 del 17/12/2025
- ordinanza_penale · 17 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 40534/2025 del 17/12/2025
- ordinanza_penale · 17 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 40535/2025 del 17/12/2025
- ordinanza_penale · 17 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 40536/2025 del 17/12/2025
- ordinanza_penale · 17 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 40537/2025 del 17/12/2025
- ordinanza_penale · 17 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 40538/2025 del 17/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →