Cassazione Penale, Sentenza n. 31942/2026 del 26/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, brigadiere capo dei Carabinieri incaricato di funzioni amministrative presso il Nucleo Comando di una Compagnia, tra il 2015 e il 2017 aveva la disponibilità qualificata delle schede magnetiche e delle cedole cartacee utilizzate per il prelievo di carburante dell'Amministrazione militare, nonché la gestione dei relativi rendiconti. Secondo l'accertamento dei giudici di merito, erano risultate mancanti 104 cedole magnetiche di benzina, 119 cedole magnetiche di gasolio e 8 cedole cartacee di benzina, per un danno complessivo di euro 8.137,637. La responsabilità era stata fondata su accertamenti contabili, alterazioni di verbali e registri, intercettazioni e dichiarazioni testimoniali, ritenuti convergenti nel dimostrare l'appropriazione e l'occultamento degli ammanchi. Il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, mancanza e contraddittorietà della motivazione, sostenendo che durante le proprie assenze altri militari avrebbero potuto avere accesso alle schede, che i controlli amministrativi interni e la regolarità formale dei registri fossero incompatibili con l'appropriazione, che le intercettazioni fossero compatibili con una situazione di buona fede e di meri errori contabili e che non fosse stata adeguatamente motivata la sussistenza del possesso qualificato richiesto dal peculato militare. Con il secondo motivo ha censurato il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello, diretta al nuovo esame del comandante della Compagnia e del presidente della Commissione d'inchiesta, deducendo una lesione del diritto di difesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto il primo motivo complessivamente infondato, rilevando che le doglianze miravano in larga parte a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità in presenza di una doppia conforme motivazione non manifestamente illogica. La Corte ha considerato adeguatamente motivata la riferibilità della condotta all'imputato sulla base della sua funzione di capo deposito, consegnatario delle schede e responsabile dei rendiconti, precisando che il possesso qualificato non dipendeva dalla sola custodia fisica delle chiavi. La regolarità formale dei rendiconti non è stata ritenuta incompatibile con l'appropriazione, poiché poteva essere il risultato delle alterazioni documentali volte a occultare gli ammanchi. Anche l'interpretazione delle intercettazioni è stata ricondotta alla valutazione di fatto riservata ai giudici di merito, non censurabile in cassazione in assenza di manifesta illogicità. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile e manifestamente infondato, poiché la rinnovazione dell'istruttoria in appello ha natura eccezionale e la difesa non aveva indicato specifiche circostanze decisive, non già adeguatamente esplorate, che il nuovo esame avrebbe dovuto chiarire.
Norme richiamate
artt. 215 e 47, n. 2, cod. pen. mil. pace
Il peculato militare aggravato richiede che il militare, incaricato di funzioni amministrative o di comando, abbia per ragione dell'ufficio o del servizio il possesso qualificato di denaro o altra cosa mobile appartenente all'Amministrazione militare e se ne appropri.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per delimitare l'enunciazione dei motivi di ricorso nei limiti strettamente necessari alla motivazione.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
La Corte applica i limiti del controllo di legittimità sulla motivazione, escludendo che il ricorso possa trasformarsi in una nuova valutazione del merito della prova.
La rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello è considerata rimedio eccezionale, utilizzabile quando il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti; la richiesta deve indicare specifiche circostanze decisive.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il controllo sul vizio di motivazione riguarda la completezza, coerenza e logicità dell'iter argomentativo, ma non consente di sostituire alla valutazione dei giudici di merito una diversa lettura delle prove, salvo che sia prospettato e adeguatamente dimostrato un ragionevole dubbio o un travisamento macroscopico e manifesto.
- In presenza di una doppia conforme decisione di condanna, la censura di travisamento della prova è ammissibile soltanto quando il giudice d'appello abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice oppure quando entrambi i giudici siano incorsi in un travisamento macroscopico e inequivoco delle risultanze acquisite.
- La disponibilità qualificata richiesta dal peculato militare può derivare dalle concrete funzioni amministrative esercitate sul bene e dalla responsabilità della relativa gestione e rendicontazione; non è necessario che il soggetto abbia una custodia fisica esclusiva del bene o delle chiavi del luogo in cui esso è custodito.
- La regolarità formale dei registri e dei rendiconti non esclude l'appropriazione quando sia stata logicamente spiegata come effetto di alterazioni documentali o di manipolazioni finalizzate a occultare gli ammanchi.
- L'interpretazione e la valutazione del contenuto delle intercettazioni costituiscono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito e sono censurabili in cassazione soltanto per manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione.
- La rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello ha natura eccezionale; la richiesta difensiva deve indicare specifiche circostanze decisive, non adeguatamente esplorate nel primo grado, e spiegare la loro concreta incidenza sulla decisione. La mera affermazione dell'utilità del nuovo esame non soddisfa l'onere di specificità.
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