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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46298/2024 del 17/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva revocato l'indulto (art. 9 d.P.R. 04/08/1978, n. 413) per le sentenze indicate come sub 1), 3) e 4) e l'amnistia (art. 4, comma 1, lett. b) d.P.R. 16/12/1986, n. 865) per la sentenza sub 6). Il ricorrente deduce violazione dell'art. 172 c.p.: la revoca sarebbe stata motivata dalla commissione di nuovi reati, ma le pene originarie erano nel frattempo cadute in prescrizione e dunque non potevano più essere oggetto di revoca del beneficio. Inoltre la questione della recidiva non era stata rilevante per tutte le pronunce impugnate, potendo incidere solo su due sentenze.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato la giurisprudenza (Sez. U, n. 2/30.10.2014, "Maiorella" e altri precedenti) secondo cui, in caso di revoca di benefici (indulto/amnistia), il termine di prescrizione della pena decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza che costituisce la causa della revoca e non dalla data del provvedimento di revoca. Nel caso in esame le sentenze poste a fondamento della revoca erano ormai cadute in prescrizione alla data di irrevocabilità; pertanto mancavano i presupposti di legge per la revoca dei provvedimenti di clemenza. Conseguentemente la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Macerata.

Norme richiamate

  • art. 172 cod. pen.

    La Corte interpreta che il decorso del termine di prescrizione rilevante ai fini dell'eventuale revoca di benefici va calcolato a partire dalla data di irrevocabilità della sentenza sorgente della causa di revoca; se al suddetto momento la pena è prescritta, manca il presupposto per la revoca.

  • d.P.R. 04/08/1978, n. 413, art. 9 (indulto)

    Norma di riferimento per la revoca dell'indulto; la Corte valuta la legittimità della revoca alla luce della prescrizione delle pene originarie.

  • d.P.R. 16/12/1986, n. 865, art. 4, comma 1, lett. b) (amnistia)

    Norma di riferimento per la revoca dell'amnistia; la Corte ne verifica l'applicabilità considerando l'estinzione delle pene per prescrizione.

  • Sez. U, n. 2 del 30/10/2014, dep. 2015, "Maiorella"

    "Nel caso in cui l'esecuzione della pena sia subordinata alla revoca dell'indulto, il termine di prescrizione della pena decorre dalla data d'irrevocabilità della sentenza di condanna, quale presupposto della revoca del beneficio"

    Principio richiamato dalla Corte: il dies a quo della prescrizione è la data di irrevocabilità della sentenza che costituisce la causa di revoca, non la data della successiva decisione di revoca.

  • Sez. F, n. 27328 del 02/09/2020, "Francavilla"

    Richiamata come riferimento giurisprudenziale sulle modalità di individuazione del momento iniziale del decorso dei termini connessi all'esecuzione/revoca; conferma la prevalente individuazione del dies a quo nella irrevocabilità della sentenza causa.

  • Sez. 1, n. 26748 del 21/05/2009, "Papallo"

    Precedente che esclude una soluzione sfavorevole al condannato basata sul collegamento del dies a quo al momento dichiarativo di revoca anziché al momento di verificazione dei presupposti.

  • Sez. 1, n. 5145 del 18/10/1995, "Novellis"

    Ulteriore precedente richiamato a sostegno del principio secondo cui le sentenze accertative della causa di revoca hanno valore dichiarativo, mentre il presupposto opera di diritto al momento in cui si verifica.

Massime di principio

  • Il termine di prescrizione rilevante per valutare la legittimità della revoca di indulto o amnistia decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza che costituisce la causa della revoca, non dalla data del provvedimento di revoca.
  • Le cause che determinano la revoca dei benefici operano di diritto al momento in cui si verificano i presupposti di legge; la pronuncia giudiziale successiva ha natura dichiarativa e non costituisce il momento iniziale della prescrizione.
  • Se, alla data di irrevocabilità della sentenza che dovrebbe legittimare la revoca, la pena è prescritta, manca il presupposto per revocare indulto o amnistia e la revoca è illegittima.
  • Il giudice dell'esecuzione deve verificare preventivamente se le pene originarie siano già estinte per prescrizione prima di disporre la revoca di un beneficio di clemenza.
  • Eventuali questioni secondarie (es. recidiva) vanno valutate caso per caso e non possono giustificare la revoca se il presupposto fondamentale (esistenza della pena non prescritta) manca.

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