Cassazione Civile, Ordinanza n. 10592/2025 del 23/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che, decidendo su una controversia relativa agli interessi dovuti su somme rimborsate alla contribuente a seguito del d.l. n. 201/2011, aveva ritenuto che tali interessi dovessero decorrere non dalla data dei versamenti originari, ma dalla data di entrata in vigore della disposizione legislativa, sul presupposto che i versamenti iniziali non fossero indebiti. Nel corso del giudizio di legittimità era stata depositata una proposta di definizione accelerata per mancato deposito della copia della sentenza impugnata. La contribuente ha chiesto di procedere alla decisione deducendo che l’omissione era dovuta a errore materiale e che comunque la sentenza era contenuta nel fascicolo di merito richiesto ex art. 369 c.p.c. Il ricorso è stato poi illustrato con memoria.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso perché la copia della sentenza impugnata non era stata depositata unitamente al ricorso né entro il termine previsto dall’art. 369 c.p.c. La Corte ha ribadito che l’omissione integra una causa legale di improcedibilità, che l’errore materiale non rileva e che l’istanza di trasmissione del fascicolo di secondo grado non costituisce equipollente del deposito della sentenza. Ha quindi condannato la ricorrente alle spese di lite, aumentandole nella misura prevista dall’art. 96, terzo comma, c.p.c., e ha altresì disposto il pagamento dell’ulteriore somma ex art. 96, quarto comma, c.p.c., oltre alla declaratoria dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Il mancato deposito della copia della sentenza impugnata entro il termine previsto integra improcedibilità del ricorso; l’adempimento non ammette equipollenti e non può essere sostituito dalla richiesta di trasmissione del fascicolo di merito.
La Corte ha posto a carico della ricorrente una somma ulteriore a favore della controparte, aumentando le spese nella misura indicata dalla norma.
La Corte ha condannato la ricorrente al pagamento di una somma ulteriore, destinata secondo il dispositivo alla cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Sussistendo i presupposti processuali, la Corte ha dichiarato l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
La norma è richiamata quale fonte dell’introduzione del meccanismo dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il deposito della copia della sentenza impugnata entro il termine dell’art. 369 c.p.c. è un adempimento essenziale la cui mancanza determina improcedibilità del ricorso.
- L’improcedibilità per omesso deposito della decisione impugnata non è esclusa dalla deduzione di un errore materiale, poiché la causa di improcedibilità opera in modo oggettivo.
- La richiesta di trasmissione del fascicolo di merito non vale come sostituto del deposito della sentenza impugnata, perché ha finalità diversa e non costituisce equipollente processuale.
- In caso di declaratoria di improcedibilità, la Corte può porre le spese a carico del ricorrente e applicare le conseguenze economiche aggravate previste dall’art. 96 c.p.c. e dal regime del contributo unificato.
Come è indicizzato
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