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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17629/2025 del 09/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi erano sostanzialmente di merito e riproduttivi di doglianze già confutate dalla Corte di appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva confermato la condanna per resistenza/oltraggio a pubblico ufficiale in occasione di un controllo di polizia. Con il primo motivo ha contestato la sussistenza del delitto di oltraggio di cui all'art. 341-bis c.p., sostenendo che mancasse il requisito della presenza di più persone al momento delle offese. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge in relazione alla configurabilità delle minacce e della circostanza aggravante della gravità, contestando la ricostruzione delle frasi rivolte al pubblico ufficiale. La Corte di cassazione ha rilevato che entrambe le censure erano in realtà dirette a rimettere in discussione accertamenti di fatto già esaminati e motivatamente respinti in appello: la Corte territoriale aveva infatti accertato la presenza di numerose persone al momento delle offese e aveva ritenuto gravi le minacce per la prospettazione di un pestaggio e per il richiamo alla precedente carcerazione.

Norme richiamate

  • art. 341-bis c.p.

    La presenza di numerose persone al momento delle offese è stata ritenuta elemento idoneo a integrare il requisito richiesto per l'oltraggio a pubblico ufficiale; la censura che nega tale dato, se volta solo a contestare il fatto accertato in appello, è inammissibile in cassazione.

  • art. 341-bis cod. pen.

    Richiamato come norma incriminatrice per il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale, rispetto alla quale la difesa ha contestato la presenza del requisito della pluralità di persone.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non sono proponibili censure che, sotto l'apparenza della violazione di legge, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto già compiuta dal giudice di merito.
  • Ai fini dell'oltraggio a pubblico ufficiale, la presenza di più persone può risultare integrata anche quando sia accertata sulla base della testimonianza che abbia osservato almeno una parte della condotta offensiva, se tale ricostruzione è ritenuta credibile dai giudici di merito.
  • La valutazione della gravità delle minacce spetta al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti dell'illogicità manifesta o della mancanza assoluta di motivazione; non basta una diversa lettura dei fatti proposta dal ricorrente.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando ripropone censure già affrontate e disattese con motivazione congrua dalla sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMinacceResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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