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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35320/2022 del 22/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Roma del 27/10/2020 che aveva confermato la sua responsabilità per il duplice tentato omicidio (fatti del 1/8/2017) e rideterminato la pena riconoscendo l'attenuante della provocazione. I motivi dedotti: (1) omissione dell'esame della testimonianza della coniuge Clementina De Angelis, sollecitata ex art. 507 c.p.p., ritenuta decisiva dalla difesa; (2) vizio di motivazione nella valutazione sulla mancata sussistenza della legittima difesa (o dell'eccesso colposo), con richiami a specifici verbali e deposizioni che, secondo il ricorrente, avrebbero comprovato l'aggressione subita dalla moglie e la conseguente reazione difensiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero reiterazioni di censure già valutate dai giudici di merito nella situazione della cosiddetta "doppia conforme", e che non emergesse alcun vizio di motivazione manifesto o omissione decisiva. Sull'art. 507 c.p.p. la Corte ha ritenuto legittimo l'esercizio discrezionale dei giudici di merito nel ritenere superflua l'audizione della De Angelis, che la difesa non aveva indicato come teste a discarico in precedenza e non aveva adeguatamente dimostrato essere decisiva. Sulla questione della legittima difesa ha confermato la valutazione di merito secondo cui non sussisteva pericolo attuale giustificativo (le persone offese non erano armate; colpi esplosi alla schiena, anche mentre una delle offese era a terra). Conseguenze processuali: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di Euro 3.000 alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile.

Norme richiamate

  • art. 62-bis cod. pen.

    La Corte d'appello ha riconosciuto attenuanti (provocazione) ai sensi di questa disposizione riducendo la pena; la Cassazione ha ritenuto congrua e non censurabile tale valutazione.

  • art. 62 n. 6 cod. pen.

    Applicata come ulteriore attenuante nella determinazione della pena dalla Corte d'appello; la Cassazione ha accettato la valutazione quantitativa del giudice di merito.

  • art. 81 cod. pen.

    Usato per calcolare l'aumento conseguente alla commissione di più delitti (cumulo/concatenazione delle pene); la Corte territoriale ha applicato gli incrementi previsti e la Cassazione non li ha censurati.

  • art. 507 cod. proc. pen.

    Regola il potere del giudice di disporre d'ufficio nuove prove. La Corte ha richiamato la discrezionalità del giudice nel ritenere non necessaria l'audizione della coniuge, purché motivata; detta discrezionalità è sindacabile solo se manca motivazione o sussiste evidente illogicità.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Limita il sindacato della Cassazione sugli aspetti di merito: in presenza di 'doppia conforme' sono sindacabili solo omissioni dell'esame di questioni probatorie decisive o macroscopici travisamenti delle prove. La Corte ha applicato tale principio per dichiarare il ricorso inammissibile.

  • art. 495, comma secondo cod. proc. pen.

    Richiamato nel contesto del potere delle parti di chiedere l'ammissione di nuove prove; la Corte ha ricordato che la facoltà delle parti resta e che la difesa avrebbe potuto proporre la De Angelis come teste a discarico.

  • art. 210 cod. proc. pen.

    Norma sulle garanzie dell'esame dell'imputato o indagato; citata per precisare che l'essere indagata non impediva l'audizione della De Angelis ma che la qualità della sua posizione poteva influire sulla rilevanza del suo contributo.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma cui la Corte ha fatto riferimento per la condanna alle spese processuali e per la determinazione della somma a favore della cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 541 cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione al diritto della parte civile ad ottenere liquidazione delle spese nel giudizio di legittimità anche se assente all'udienza, purché abbia effettivamente contribuito con memorie o attività scritta.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 2000

    Citata in tema di esclusione di cause di esenzione dalla responsabilità dell'imputato in ordine all'inammissibilità del ricorso; la Corte ha ritenuto applicabile il principio richiamato.

Massime di principio

  • Se la sentenza di merito è "doppia conforme" (primo e secondo grado convergono), la Cassazione non riesamina i fatti: il ricorso deve indicare omissioni dell'esame di questioni probatorie decisive o macroscopici travisamenti delle prove per essere ammissibile.
  • La richiesta tardiva di assumere nuova prova o di sentire un testimone (art. 507 c.p.p.) può essere rigettata se i giudici motivano che la prova è superflua rispetto al quadro probatorio già acquisito; la difesa dovrebbe indicare precocemente e specificamente la decisività della prova.
  • Le questioni di legittima difesa, essendo fondamentalmente di fatto e di proporzionalità, difficilmente vengono riaperte in Cassazione se i giudici di merito hanno fornito una motivazione logica e congrua; per ottenere accoglimento in Cassazione è necessario dimostrare vizi motivazionali di evidente gravità.
  • Il potere del giudice di merito nell'amministrazione delle prove è sindacabile in sede di legittimità solo in presenza di mancanze motivazionali rilevanti o di palese illogicità; le mere alternative ricostruzioni fattuali non sono sufficienti.
  • Chi impugna in Cassazione deve evitare deduzioni reiterative delle stesse censure già valutate in appello: è necessario focalizzarsi su profili di diritto e di motivazione che mostrino la lesione dei limiti ordinamentali del giudizio di merito.

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